FAQ per il Rinnovo del Consiglio Camerale 2023-2028

FAQ per il Rinnovo del Consiglio Camerale 2023-2028

FAQ

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Quesito

"In merito alla “Richiesta di regolarizzazione dei dati comunicati" si chiede:

  1. “... di sapere se i 10 giorni di tempo assegnati con le richieste debbano ritenersi solari o lavorativi...” ”

 

Risposta

  1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del DM 156/2011 << Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell’organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta>> .
    Pertanto, essendo il termine computato a giorni (naturali e consecutivi) bisogna semplicemente aggiungere 10 giorni, contandoli uno per uno, a partire dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione;
  2. Si precisa, inoltre che è esclusivo onere dell’Associazione partecipante curare il corretto e tempestivo recapito della documentazione (entro l’orario di apertura dell’ufficio protocollo dell’Ente) non avendo rilevanza la data di spedizione ma soltanto la data di recapito della documentazione, (nota MISE prot. n. 0217427 del 16/11/2011, punto 3.2).
    Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC (nota MISE prot. n. 0067049 del 16/03/2012, punto 4).
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Quesito

"In merito alla “Richiesta di regolarizzazione dei dati comunicati" si chiede :

  1. “ …. viene indicata la data di cessazione dell’attività artigiana “data cessazione art”…”
    E’ possibile indicare queste aziende in altro settore merceologico in base al codice ATECO?
  2. “… vengono indicate per alcune aziende il “Flag Cooperativa” ciò implica che tali aziende devono essere eliminate dall’elenco industria ?
  3. Le imprese “inattive” e “sospese” devono essere eliminate dagli elenchi ?
  4. “… vengono segnalate imprese con attività “non coerente”…” Tuttavia, dalla visura camerale il codice ATECO risulta corretto.
  5. “… bisogna tener conto di “tutte” le indicazioni riportate ed operate con spostamenti negli altri settori ? ”

 

Risposta

  1. E’ consentito l’indicazione dell’impresa artigiana con idoneo codice ATECO in altro settore merceologico, nei limiti di cui agli artt. 2 e 4 del DM 155/2011, sempreché l’impresa non sia cessata anteriormente alla data del 31.12.2022;
  2. L’impresa può essere validamente dichiarata soltanto nel settore merceologico di cui abbia idoneo codice ATECO;
  3. Non possono essere validamente dichiarate le imprese risultate “inattive” e “sospese” in data anteriore al 31.12.2022;
  4. Nel caso in cui dalla visura camerale risulta la coerenza del codice ATECO e/o attività segnalata “non coerente” i dati dell’impresa vanno confermati con apposita postilla/precisazione al fine di consentire il controllo e la successiva validazione del dato da parte dell’Ente che, nel caso di non coerenza, procederà all’esclusione dell’impresa.
  5. All’esito della regolarizzazione delle posizioni (imprese) dichiarate le Organizzazioni imprenditoriali dovranno presentare: 1) Modello Allegato B (e, se del caso, B*piccole imprese), su supporto digitale in formato csv e pdf/a, firmati digitalmente, contenenti l'elenco completo delle imprese già fornito, integrato dalle necessarie rettifiche delle posizioni evidenziate nei file elaborati (in formato xlsx) allegati alla presente; 2) Modello Allegato A (e, se del caso, A* piccole imprese), rettificato nel numero delle imprese dichiarate necessariamente coincidente con il numero di imprese elencate negli allegati B (e B piccole imprese), e al relativo numero di occupati nelle imprese.

Si precisa che possono essere regolarizzate soltanto le imprese già dichiarate associate dalle Organizzazioni imprenditoriali con l’allegato B) del DM 156/11 presentato insieme alla domanda di partecipazione (allegato A) al rinnovo del Consiglio camerale; con espresso avvertimento che eventuali dichiarazioni di nuove ed ulteriori imprese associate diverse da quelle già risultanti dagli elenchi di cui all’allegato B) depositati agli atti saranno valutate ai sensi dell’art. 15 (False dichiarazioni ed esclusioni) del Disciplinare e del Vademecum.

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Quesito

"… si chiede se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, secondo lo schema di cui all’Allegato A) del DM 156/2011, e prodotta in formato cartaceo debba riportare la firma autografa del legale rappresentante dell’organizzazione imprenditoriale?”

 

Risposta

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, secondo lo schema di cui all’Allegato A) del DM 156/2011, e prodotta in formato cartaceo DEVE riportare la firma autografa del legale rappresentante dell’organizzazione imprenditoriale con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

A tal riguardo si precisa che anche la dichiarazione di apparentamento redatta secondo lo schema di cui all’Allegato E) del DM 156/2011, DEVE riportare la firma autografa di tutti i legali rappresentanti delle organizzazioni apparentate con allegate le fotocopie del documento di riconoscimento in corso di validità.

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Quesito

" ... nello stesso settore possono essere indicate le più localizzazioni?”

 

Risposta

Dal combinato disposto dell’art. 2, comma 2, lettera b) del D.M. 156/11, che richiede <<... il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso, purché nell’ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione>> e dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.M. 156/11 che definisce << “il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative>> l’organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel Registro delle Imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all’assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione.
(cfr. nota Ministero Sviluppo Economico: n. 67049 del 16/03/2012, punto 1);

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Quesito

" ... nel caso di un’azienda con più localizzazioni e settori economici diversi dev’essere necessariamente indicata in un solo settore?”

 

Risposta

<<... all’organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per la quale utilizzare l’impresa con attività promiscua, purché quest’ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni...>>
(cfr. nota Ministero Sviluppo Economico: n. 67049 del 16/03/2012, punto 3);

 

<<... in proposito si evidenzia che l’organizzazione di categoria non può utilizzare la medesima impresa associata che svolge attività promiscua per la partecipazione all’assegnazione di diversi seggi ma può scegliere l’individuazione del settore per la quale utilizzare l’impresa purché quest’ultima operi in quel settore
(cfr. nota Ministero Sviluppo Economico: n. 98348 del 12/06/2013, punto 2);


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