DIRITTO ANNUALE 2014, confermate dal Ministero dello Sviluppo Economico le misure del diritto annuale.
Con nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 0201237 del 05/12/2013 sono riconfermate anche per il 2014 le misure del diritto annuale già fissate con il D.M. 21/04/2011 per il 2011 e rimaste invariate già per il 2012 e per il 2013.
L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 prevede che il Ministero dello sviluppo economico ( di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze), determina, "e solo in caso di variazioni significative del fabbisogno", aggiorna - , sentite Unioncamere nazionale e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale - la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.
Il Ministero non avendo rilevato variazioni significative del fabbisogno e tenuto conto della perdurante situazione congiunturale ha ritenuto di non dover emanare alcun nuovo decreto, riconfermando anche per il 2014 gli importi e gli scaglioni di fatturato già previsti dal D.M. 21 aprile 2011.
Si informa che sono in corso di recapito le informative per il pagamento diritto annuale 2014. E' possibile scaricare i testi delle lettere:
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE ORDINARIA
LETTERA IMPRESE ISCRITTE IN SEZIONE SPECIALE E REA
Il Ministero dello Sviluppo Economicio ha confermato per l'anno 2014 e le misure del diritto annuale già definite per l'anno 2013
DIRITTO ANNUALE DOVUTO DALLE NUOVE IMPRESE ANNO 2014
Con nota del 5 dicembre 2013, Prot. n° 0201237, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato le misure del diritto annuale già definite per l’anno 2013.
Relativamente alle imprese che dal 1° gennaio 2014 chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie nonché ai nuovi soggetti REA, gli importi e le modalità di pagamento del diritto annuale sono:
• Imprese individuali che chiedono l’iscrizione o l’annotazione nella sezione speciale € 88,00
(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
• Unità Locale di impresa individuale (20% di quanto dovuto per la sede) € 18*
• Società semplici non agricole € 200,00
• Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001 € 200,00
• Società in nome collettivo € 200,00
• Società in accomandita semplice € 200,00
• Società di capitali € 200,00
• Società cooperative € 200,00
• Società di mutuo soccorso € 200,00
• Consorzi con attività esterna € 200,00
• Enti economici pubblici e privati € 200,00
• Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 € 200,00
• G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico € 200,00
• Unità Locale di soggetti collettivi (20% di quanto dovuto per la sede) € 40,00
• Imprese con sede all’estero che aprono unità locali/sedi secondarie € 110,00
N.B.: le imprese con sede in Italia che aprono unità locali/sedi secondarie all’estero non sono tenute, per esse, al pagamento del diritto annuale
• Nuovi soggetti REA (associazioni, fondazioni) € 30,00
N.B.: non è dovuto alcun importo per l’apertura di unità locali
• Persona fisica che chiede l’iscrizione nella sezione speciale REA € 30,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per tutte le nuove iscrizioni si procederà sempre al prelievo automatico da conto telematico di chi effettua la spedizione della pratica, a cura dei funzionari del Registro delle Imprese che curano l'istruttoria.
Se non fosse possibile tale modalità per incapienza, resta comunque salva la possibilità di pagare il diritto dovuto tramite modello F24 telematico, o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.
Per la compilazione del modello F24 l’impresa deve indicare:
SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI NA
CODICE TRIBUTO 3850
ANNO DI RIFERIMENTO 2014
SCADENZA E MODALITA' DI PAGAMENTO PER LE IMPRESE GIA' ISCRITTE
A tutte le imprese già iscritte o annotate al 01-01-2014 al Registro delle Imprese di Napoli, nella Sezione ordinaria e nella Sezione speciale e a tutti i soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo, sarà recapitata entro il 31 maggio una informativa relativa alla prossima scadenza del pagamento del diritto annuale 2014 che quest'anno scade di fatto il 16 giugno 2014, per la maggior parte dei soggetti interessati, e nei successivi trenta giorni con l'aggiunta dello 0,40% di interesse corrispettivo.
Si ricorda che chi non avesse ancora effettuato il versamento del diritto annuale 2013 può - entro un anno dal termine ordinario di versamento - sanare la propria posizione ed evitare l'irrogazione di maggiori sanzioni effettuando il ravvedimento operoso.
Per facilitare l'operazione di calcolo del diritto annuale 2014 (per quelle imprese che pagano in base al fatturato) è possibile utilizzare il foglio di calcolo. Si rammenta particolare attenzione nella digitazione dell'importo del fatturato e del numero delle unità locali, avendo cura di controllare attraverso una preventiva visura storica al Registro Imprese.
La Camera di Commercio di Napoli non applica nessuna maggiorazione al diritto annuale, oltre gli importi stabiliti dal Ministero.
DIRITTO ANNUALE DOVUTO DALLE IMPRESE GIA' ISCRITTE
Imprese individuali € 88,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero € 110,00
Soggetti iscritti al REA € 30,00
Soggetti semplici con ragione sociale agricola € 100,00
Soggetti semplici con ragione sociale non agricola € 200,00
Società tra avvocati (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 art.16) € 200,00
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale
Sezione ordinaria
Le modifiche normative introdotte all’art.18 comma 4 della Legge 29/12/1993 n.580, dal comma 19 dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n.23, comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale in misura fissa per la sede delle imprese individuali iscritte in sezione ordinaria, e quindi per l’anno 2014 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:
• imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a 200,00 euro per la sede legale, e un diritto di 40,00 euro per ciascuna unità locale.
• tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente.
Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2013 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa. L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2014.
Aliquote in base al fatturato | |||||||||||||||
Fatturato | Aliquote | ||||||||||||||
da euro | a euro | ||||||||||||||
0,00 | 100.000,00 | euro 200,00 (misura fissa) | |||||||||||||
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% | |||||||||||||
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% | |||||||||||||
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% | |||||||||||||
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% | |||||||||||||
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% | |||||||||||||
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% | |||||||||||||
oltre 50.000.000,00 | ----- | 0,001% (fino ad un max. di 40.000,00 euro) |
Unità locali:
• le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali)
• se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, compilare un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2014 e il cod.tributo 3850
• le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a euro 110,00
Arrotondamenti
Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali. L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite).
INTERESSI LEGALI - Dal 1° gennaio 2014 passano dal 2,5% al 1% - Ravvedimento operoso diritto annuale 2013
Con decreto del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - passa dal 2,5% all'1% in ragione d'anno.
Per regolarizzare gli omessi o incompleti versamenti del diritto annuale occorrerà corrispondere, oltre alla prevista sanzione del 6%, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il giorno del versamento tardivo.