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Modalità di richiesta delle misure protettive

Modalità di richiesta delle misure protettive

Pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio

L’imprenditore commerciale e agricolo, oltre ad avviare la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, può chiedere, con apposito modulo da firmare digitalmente ed inserire nella piattaforma telematica nazionale, l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio che sarà pubblicata, unitamente all’accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese (art. 6 legge 147/2021).

 

Dal giorno di pubblicazione nel registro delle imprese, la richiesta di applicazione di misure protettive produce un importante effetto: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Sempre dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui all’art. 6 comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

 

Secondo quanto previsto dalle indicazioni operative fornite da Unioncamere in data 29/11/2021, l’iscrizione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all’accettazione dell’esperto sarà eseguita “d’ufficio”.

 

E’ importante tener presente che l’articolo 7, comma 1 prevede che “L’imprenditore, con ricorso presentato al Tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede conferma/modifica delle misure protettive e, ove occorre, provvedimenti cautelari necessari per la conduzione delle trattative”.
Al fine di agevolare il deposito del ricorso in Tribunale l’Ufficio del registro delle imprese avviserà il giorno prima gli imprenditori - mediante comunicazione via pec – dell’imminente pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. 

 

Sempre ai sensi dell’art. 7 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 “Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza (di cui sopra), l'imprenditore dovrà chiedere la pubblicazione nel RI del numero di ruolo generale del procedimento instaurato”.

 

Quest’ultimo adempimento pubblicitario va invece richiesto dall’imprenditore mediante la presentazione di un modello digitale I2 (imprese individuali) e S2 (società) compilando rispettivamente il riquadro 31 e il riquadro 20 “Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito”, e allegando in formato pdf/A copia dell’attribuzione, da parte del Tribunale competente, del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.


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