Entro il 1° ottobre 2020, tutte le imprese già costituite, sia in forma societaria che individuale, devono comunicare il proprio domicilio digitale (p.e.c.) al Registro delle Imprese, qualora non abbiano già provveduto a tale adempimento (art. 37 del D.L. n. 76/2020 conv. dalla L. n. 120/2020)
Per approfondimenti su come effettuare l’adempimento e sulle sanzioni previste consulta la Guida Domicilio Digitale delle imprese
[/AzuraAccordionItem][/AzuraAccordion][/AzuraColumn][/AzuraRow][AzuraRow margin_top="0px" padding_top="0px"][AzuraColumn][azp_textblock]Cos’è il domicilio digitale?
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Termini per la presentazione della domanda
Entro il 1° ottobre 2020, tutte le imprese già costituite, sia in forma societaria che individuale, devono comunicare il proprio domicilio digitale (c.d. p.e.c.) al Registro delle Imprese, qualora non abbiano già provveduto a tale adempimento.
Le imprese che non provvederanno alla comunicazione del domicilio digitale entro il predetto termine o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese poiché non valido, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art.2630 c.c. in misura raddoppiata (per le società) e alla sanzione prevista dall’art.2194 c.c. in misura triplicata (per le imprese individuali)
Le imprese per le quali il domicilio digitale è già iscritto ma che risulta revocato o inattivo, sono invitate a comunicare al Registro delle Imprese entro il più breve termine possibile un domicilio digitale valido e attivo, al fine di evitarne la cancellazione dal Registro, che sarà disposta con provvedimento del Conservatore, secondo la procedura prevista dall’art. 37 del D.L.76/2020 convertito con modificazione nella L. 120/2020, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative. Anche per tali imprese è prevista la sanzione di cui all’art.2630 c.c. in misura raddoppiata (per le società) e dell’art.2194 c.c. in misura triplicata (per le imprese individuali)
Chi può presentare la domanda?
- Un amministratore della società con la propria firma digitale o, in alternativa, mediante la sottoscrizione della procura speciale prevista per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari nel registro delle imprese;
- Un notaio su incarico del legale rappresentante (specificando tale incarico nelle note della domanda senza allegare ulteriore documentazione);
- Un professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, commi 2 quater e quinquies della L. 340/2000 (Attenzione! Tale ultima facoltà è riconosciuta dall’art. 78 del d.lgs n. 139/2005 ai soli iscritti alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e degli esperti contabili)
Quanto costa?
La domanda è esente da diritti di segreteria e non è soggetta all’imposta di bollo (qualora, unitamente al domicilio digitale, siano presentate altre variazioni, la domanda sconterà i relativi importi previsti).
Come effettuare la predisposizione della domanda?
Le informazioni sono disponibili su: http://www.registroimprese.it/indirizzo-pec
Adempimento
L'adempimento avviene in forma immediata, semplificata e gratuita: occorre la firma digitale del titolare/amministratore/professionista incaricato; l' applicativo da usare è Pratica semplice (servizio dedicato per il titolare dell'impresa individuale e per il legale rappresentante di società muniti di firma digitale). Per informazioni relative alle modalità di presentazione consultare le schede della piattaforma SARI Supporto Specialistico Registro Imprese
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