Il certificato di origine è un documento ufficiale rilasciato dalle Camere di commercio che accompagna la merce spedita in un Paese extracomunitario, allo scopo di certificare il Paese di origine.
Si rilasciano certificati d'origine solo ad imprese con oggetto sociale attivato ed in regola con il pagamento del Diritto Annuale,
E' possibile effettuare il certificato d'origine con pratica telematica per le imprese esportatrici
Esso attesta il luogo di produzione, estrazione o fabbricazione delle merci oppure dove è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale, tale da far mutare al prodotto finito la forma o la destinazione d'uso.
Il certificato di origine ha le seguenti finalità:
- creditizia (possibilità di aprire lettere di credito)
- doganale (scelta dei regimi doganali da parte delle Autorità competenti del Paese importatore al momento dello sdoganamento).
Tale documento non attesta la spedizione, né è considerato rappresentativo della merce, come lo sono invece le polizze di carico, le lettere di vettura, ecc.
A che cosa servono
I certificati di origine sono esclusivamente destinati a fornire al compratore estero una garanzia ufficiale sull'origine (italiana o estera) delle merci esportate.
Iter amministrativo per il rilascio
La Camera di Commercio che rilascia i certificati di origine è quella nella cui circoscrizione il richiedente (che può essere solo ed esclusivamente la ditta esportatrice) ha la sede dell’attività - se si tratta di impresa individuale - ovvero la sede legale o unità operativa - se si tratta di società.
I formulari dei certificati di origine, in bianco, vengono distribuiti gratuitamente dalle Camere di Commercio agli interessati su delega dell’Unioncamere; attualmente i formulari (aventi ciascuno un determinato numero di serie) sono composti da un originale su carta arabescata, tre copie su carta gialla e la domanda su carta rosa.
Per ottenere il rilascio di un certificato di origine la ditta esportatrice dovrà presentare alla CCIAA l’originale (compilato solo sul fronte), una o più copie di colore giallo (una delle quali rimarrà agli atti della CCIAA) e la domanda, timbrata dalla ditta e sottoscritta dal legale rappresentante, alla quale va allegata la documentazione necessaria per il rilascio del certificato.
La richiesta di rilascio deve essere firmata in calce alle due facciate. In mancanza di tale sottoscrizione, il certificato non sarà emesso.
La firma, inoltre, deve essere conforme a quella depositata agli atti dell’ufficio commercio estero.
Dopo aver controllato l’esatta compilazione dei formulari e la documentazione allegata, viene rilasciato l’originale del certificato di origine, timbrato dalla CCIAA e firmato dal funzionario camerale e, se richieste, una o più copie di colore giallo (anch’esse timbrate e sottoscritte), che dovranno essere compilate esattamente come l’originale.
Nel caso di errata compilazione del certificato di origine, lo stesso dovrà essere restituito alla Camera di Commercio, la quale provvederà ad annullarlo.
Documenti necessari
Per ottenere il rilascio del certificato di origine è necessario presentare i seguenti documenti, diversi a seconda che le merci siano di origine italiana, oppure di origine estera.
Per merci di origine italiana: fattura di vendita, se l’esportatore è anche produttore della merce, ovvero fattura di vendita e copia delle fatture di acquisto fino a risalire al produttore, se si tratta di merce acquistata; la fattura di vendita va sempre firmata in originale ed allegata alla copia del certificato di origine che rimane alla CCIAA.
Per merci di origine estera: fattura di vendita (emessa nei confronti dell’acquirente estero); "figlia" della bolletta doganale d’importazione (dalla quale risulta il Paese di origine della merce); fattura estera originale, vistata dalla dogana che ha effettuato lo sdoganamento, con gli estremi della bolletta doganale d’importazione. Il secondo ed il terzo documento possono essere sostituiti da un certificato di origine (non in fotocopia), rilasciato da un ente abilitato nel paese di origine della merce stessa.
Costi e tempi
Viene rilasciato (timbrato e firmato dal funzionario camerale) entro tre giorni successivi a quello di presentazione, fatta eccezione per merci la cui origine debba essere verificata attraverso ulteriori accertamenti. I diritti di segreteria, dell’attuale importo di Euro 5,00 per ogni originale o copia richiesta, si versano direttamente allo sportello.
L'utilizzo è limitato ai rapporti tra Unione Europea e Paesi Extracomunitari, poiché in ambito comunitario è sufficiente che le merci siano accompagnate dalla fattura di vendita, sulla quale è consuetudine dichiarare l'origine.
Le imprese possono richiederlo alla Camera di Commercio della loro sede legale o alla Camera di Commercio presso la quale hanno aperto un'unità locale.
Come richiederlo:
Costi e modalità di pagamento:
- Certificato di origine : Euro 5,00 a copia
MODALITA' DI PAGAMENTO
In contanti allo sportello
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE
RICHIESTA CERTIFICATO DI ORIGINE PER OPERATORE OCCASIONALE
FACSIMILE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DEI FORMULARI DI C. O.
CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI – UFFICIO CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO
Con nota n. 62321 del 18/03/2019, il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con Unioncamere, ha diramato l’aggiornamento delle disposizioni per il rilascio dei certificato d’origine delle merci da parte delle Camere di commercio, per uniformare le procedure di richiesta e di rilascio dei certificati al Codice Doganale dell’Unione (CDU) – Regolamento (UE) 952/2013 e alla nuove linee guida di Eurochambres.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2039451-nota-ministeriale-18-marzo-2019-n-62321-disposizioni-per-il-rilascio-dei-certificati-di-origine-e-dei-visti-per-l-estero
Dal 1 giugno 2019 sarà obbligatorio richiedere i certificati d’origine in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD (Codice dell’amministrazione digitale) relativamente alle modalità di comunicazione tra imprese e pubbliche amministrazioni, con la futura prospettiva di trasferire alle imprese i certificati in modalità digitale.
Già da diversi anni, la Camera di Commercio di Napoli ha messo a disposizione delle imprese la piattaforma “Cert’O”, attraverso la quale è possibile trasmettere la richiesta telematica del certificato d’origine corredata dalla relativa documentazione giustificativa (fattura di esportazione, eventuali fatture d’acquisto, documentazione attestante l’origine di merci estere, ecc.).
Con la stessa procedura, sarà possibile richiedere anche visti su documenti da valere all’estero (visto per deposito, visto poteri di firma, legalizzazione delle firme).
L’attivazione del servizio di trasmissione telematica del certificato d’origine “Cert’O” prevede:
- il possesso di un dispositivo di firma digitale da parte del titolare/legale rappresentante/procuratore con poteri di rappresentanza dell’impresa richiedente;
- la registrazione dell’impresa sul sito www.registroimprese.it per la sottoscrizione di un abbonamento gratuito al servizio “Telemaco” di Infocamere con profilo Consultazione + Invio Pratiche + Richiesta Certificati;
- la costituzione del prepagato per il pagamento online dei diritti di segreteria dovuti per il rilascio dei certificati d’origine.
La guida per la predisposizione delle pratiche telematiche è disponibile on line, nella funzione help della piattaforma www.registroimprese.it.
I CERTIFICATI D'ORIGINE VIDIMATI SI RITIRERANNO PRESSO L'UFFICIO COMMERCIO ESTERO, SOLO DOPO AVER RICEVUTO L'AVVISO DI CHIUSURA DELLA PRATICA.
IN OGNI CASO, SI SPECIFICA CHE, LE RICHIESTE SARANNO LAVORATE TASSATIVAMENE IN ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO.
Diritti di segreteria:
€ 5,00 per ciascun originale vistato + € 5,00 per ogni copia richiesta
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 62321, ha aggiornato le disposizioni in materia di rilascio dei certificati di origine e dei visti sui documenti per l'estero, in considerazione delle mutate esigenze di carattere normativo (Nuovo Codice Doganale dell'Unione), commerciale e di allineamento con le altre camere di commercio europee.
La principale novità introdotta con nota n. 62321 riguarda l'introduzione dell'obbligo, per tutti gli operatori iscritti al Registro Imprese, di presentazione della domanda in modalità digitale, a decorrere dal 1 giugno 2019 (termine spostato al 1 novembre 2019)
E’ anche vero che presso diversi sportelli telematici di diverse camere di commercio, tale servizio è già attivo.
Detto ciò, si rende noto che dal 1 giugno 2019 sarà possibile richiedere certificati di origine solo in modalità telematica.
Proprio per rispondere a tale obbligo, nel mese di giugno 2019, organizzeremo uno specifico momento formativo nel corso del quale si analizzerà nel dettaglio sia la nuova la procedura per ottenere il certificato di origine sia l’origine non preferenziale, le norme di riferimento e l’analisi di qualche caso pratico per determinare correttamente l’origine dei prodotti.
Qui di seguito forniamo intanto alcune informazioni per potersi registrare. Intanto si evidenzia che per poter accedere al servizio bisogna essere in primo luogo un utente Telemaco ed avere un dispositivo di firma digitale.
- La registrazione alservizio Telemaco si effettua dal sito www.registroimprese.it dalla sezione "Area utente". Si può accedere alla registrazione dal riquadro “Registrati” presente in Home Page. Una volta entrati nell'apposita sezione, si viene guidati all'inserimento di alcuni dati anagrafici, ed eventualmente dei dati del soggetto di cui si è rappresentanti o da cui si è ricevuto l'incarico per la richiesta dei certificati (impresa, studio professionale od ente) e alla scelta dei servizi da attivare. Una volta terminata la procedura si riceverà una e-mail di conferma con le credenziali per l'accesso.
- Per usufruire del servizio è necessario selezionare la modalità “Telemaco - Consultazione + Invio Pratiche + Richiesta Certificati”. Selezionando tale voce, il sistema propone nella schermata successiva il completamento della registrazione che dovrà avvenire on line (con invio del modulo firmato digitalmente).
- Per accedere al servizio di emissione di certificati di origine online, così come tutti i servizi offerti dagli Sportelli Telematici dei Servizi e-Gov, è necessario completare la registrazione per l'invio di pratiche telematiche ottenute dal sito www.registroimprese.itcome sopra specificato. Si tratta di un'operazione da effettuare una tantum, al momento del primo accesso allo sportello telematico per l'invio di una pratica. Tale operazione dovrà essere nuovamente eseguita solo nel caso di modifica dei dati già registrati. La funzione di completamento o modifica della registrazione è disponibile nella Home Page degli Sportelli Telematici dei Servizi e-Gov dalla quale si arriva alla pagina di completamento o modifica della registrazione. Una volta effettuata questa operazione l'utente può accedere a tutti gli Sportelli Telematici dei Servizi e-Gov.
L'utilizzo della procedura telematica offre numerosi vantaggi alle imprese:
- Permette di evitare code agli sportelli e di ritirare con corsia preferenziale
- Permette di monitorare le richieste attraverso il pc;
- Permette di ottimizzare la gestione dei documenti;
- Permette di ricevere un controllo preventivo sulla corretta compilazione della domanda da parte dell'ufficio, evitando così il rischio di presentarsi allo sportello e di vedersi respingere la pratica;
- Permette al legale rappresentante di firmare i documenti, anche se fisicamente distante dall'azienda, attraverso l'utilizzo della firma digitale.
In conclusione per quanto concerne i tempi e i costi del servizio si evidenzia che:
- I costi del rilasciodel certificato richiesto per via telematica sono gli stessi applicati per la presentazione della pratica allo sportello e, relativamente ai tempi, il certificato di origine richiesto in via telematica sarà disponibile per il ritiro, se la domanda risulta regolare e completa in tutti i suoi elementi, entro il secondo giorno successivo all'invio telematico della richiesta.
Ufficio certificazioni per l'estero - C.so Meridionale, 58