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Attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabili: requisiti professionali dei responsabili tecnici
L’art. 15 del d.lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013, convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria dei responsabili tecnici delle imprese che esercitano attività di installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER).
Rientrano in tale disciplina gli impianti elettrici, elettronici e di condizionamento (lettere A, B, e C) e che riguardano, in particolare, l’installazione e la manutenzione di:
- caldaie, caminetti e stufe a biomassa
- sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
- sistemi geotermici a bassa entalpia
- pompe di calore
Con riferimento ai requisiti tecnico professionali, coloro che sono stati abilitati dopo l’1/8/2013 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del DM n. 37/2008 (titolo o attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), per ottenere anche la qualificazione per operare sugli impianti FER devono frequentare con esito positivo un corso di formazione regionale di n. 80 ore (secondo lo standard approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22/12/2016).
Sono invece già in possesso di idonea abilitazione professionale anche per gli impianti FER, coloro che richiedono o hanno conseguito l’abilitazione professionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a), b) e d) del DM n. 37/2008 (laurea, diploma, esperienza lavorativa).
Per tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER, viene, inoltre, introdotto l’obbligo, di frequentare un apposito corso di formazione regionale di n. 16 ore, da ripetere ogni tre anni.
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Impiantistica – D. M. 37 del 22/01/08
Norme per la sicurezza degli impianti.
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al sevizio degli edifici , indipendentemente alla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzioni si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, delle energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
Impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
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Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all’ articolo 4 sono, in alternativa uno dei seguenti:
Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui l’art.1 , presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per attività di cui all’articolo 1, comma 2 , lettera d) è di un anno;
Titolo o attestato di conseguimento ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di un inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività per cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e di due anni;
Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operario qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione , di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) c) e le prestazioni lavorative di cui alla d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma in collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’ articolo 4 il titolare dell’ impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecniche continuativa nell’abito di imprese abilitate nel settore per un periodo non inferiore a 6 anni . Per l’attività di cui alla lettera d) dell’ articolo 1 comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
N.B. Un responsabile tecnico può assumere l’incarico per una sola impresa e non deve svolgere altra attività continuativa.
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Le concessioni governative di Euro 168.00 intestate all'Agenzia delle Entrate di Pescara NON SONO PIU' DOVUTE
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AVVISO: dal 10/10/2015, le comunicazioni di dimissioni presentate all'ufficio impiantistica da parte del Preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. 37/2008 saranno solamente annotate in visura SENZA DAR LUOGO ALLA PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO, né ad alcuna comunicazione all'imprese interessate.
leggi qui l'intero AVVISO
AVVISO: è in vigore dal 25 giugno 2015 il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, co. 7, della L. 10/12/2014, n. 183" , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015. In particolare l'art. 53 del citato decreto, ha innovato la nozione di associazione in partecipazione modificando il secondo comma dell'art. 2549 c.c., e stabilendo che se l'associato è una persona fisica il suo apporto "non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro".
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Per iscrivere un´impresa per l´attività di impiantistica consultare il NUOVO MANUALE OPERATIVO per il deposito (in vigore dal 25 novembre 2015).
MODULISTICA
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