TUTTI COLORO CHE EFFETTUANO IL PAGAMENTO TELEMATICO DEL DIRITTO ANNUALE DEVONO ESIBIRE COPIA DELLA QUIETANZA DI VERSAMENTO ESEGUITO, RILASCIATA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE (protocollo agenzia entrate nr. 2009/166188).
Solo a seguito di consegna di tale quietanza di pagamento all’ufficio diritto annuale, si potrà ottenere autorizzazione a richiedere un certificato presso lo sportello.
Qualsiasi altro tipo di ricevuta di pagamento non darà luogo alla autorizzazione alla certificazione che dovrà essere procrastinata all’effettivo accredito dell’importo presso la Camera di Commercio.
Particolare e documentata urgenza potrà essere valutata, di volta in volta dall’ufficio, in uno alla possibilità di essere autorizzati al pagamento diretto presso le casse.
Dal primo gennaio 2007, i titolari di partita IVA devono versare esclusivamente il diritto annuale per via telematica con le modalità riportate dal sito dell' Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’art. 24 comma 35 legge 449 del 1997:
L’avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29-12-1993 n. 580, e successive modificazioni, è condizione essenziale, dal 1° gennaio dell’anno successivo all’emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio del Registro Imprese.
La data di registrazione del Decreto verrà tempestivamente pubblicata su questo sito.
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