I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
le società per azioni;
le società in accomandita per azioni;
le società a responsabilità limitata;
le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
le sedi secondarie di società estere;
i consorzi ed aziende di enti locali;
gli enti pubblici.
Il versamento va effettuato, (per l’anno di inizio attività delle società di capitali, se il soggetto è neocostituito nell’anno in corso), con bollettino di conto corrente postale, sul c.c. 6007 intestato alla Agenzia delle Entrate, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività all’Ufficio IVA.
Per gli anni successivi la tassa di concessione governativa verrà versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione ”Erario”, con codice tributo 7085.
Va allegata al modello L2 la quietanza del modello F24 oppure l’attestazione del c/c postale comprovanti l’avvenuto pagamento.
L’importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento; le misure della tassa sono:
€ 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
€ 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.
Poiché l’importo della tassa dipende dall’ammontare del capitale sociale al 1° gennaio, eventuali aumenti o riduzioni di queste poste deliberati successivamente al 1° gennaio non incidono sull’importo della tassa dovuto per l’anno in corso, bensì sull’importo della tassa dovuta per l’anno successivo.
In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali nel corso dell’anno, deve essere versata la tassa forfetaria, mentre, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfetario gia effettuato entro marzo si considera valido per l’intero anno.
Il termine di pagamento della tassa di concessione governativa coincide con il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente.
Le società di capitali che chiedono la bollatura prima del termine di scadenza non devono dimostrare l’avvenuto pagamento della tassa.