FORMULARIO DEI RIFIUTI TRASPORTATI
Il formulario dei rifiuti trasportati è esente:
- dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 D Lgs. n. 22/97);
- dalla imposta di bollo;
- dalla tassa di concessione governativa.
Per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti, sono competenti l’ufficio del REGISTRO delle IMPRESE e l’AGENZIA delle ENTRATE ove è ubicata la sede dell’impresa o l’ unità locale; in mancanza di ubicazione presso la provincia si deve dimostrare la presenza di un sito produttivo di rifiuti.
REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI
L'art. 24 bis, del D.lgs 16.01.2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008), ha stabilito che “i registri di carico e scarico dei rifiuti sono vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti”.
Pertanto, dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs 4/08) i registri carico/scarico rifiuti dovranno essere vidimati – in via esclusiva – dalle Camere di Commercio.
Il Registro di carico/scarico rifiuti è esente:
- dalla imposta di bollo;
- dalla tassa di concessione governativa.
Per la vidimazione è dovuto il pagamento di diritti di segreteria, nell’importo di euro 25,00 per ogni registro.
Camera di commercio competente: la Camera di Commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico in riferimento al disposto dell’articolo 190, commi 3 e 4, articolo 230, comma 4 ed articolo 266, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.