Si rammenta che in caso di versamento tardato, omesso e/o insufficiente saranno applicate sanzioni amministrative da un minimo del 10% ad un massimo del 100%.
Versamenti tardivi: i versamenti eseguiti entro i 30gg successivi alla scadenza omettendo la maggiorazione dello 0,40% oppure senza ravvedimento breve (3,75%). Sanzione fissa del 10%.
Versamenti omessi: tutti i versamenti non eseguiti, incompleti o con un ritardo superiore ai 30gg (sanzione variabile dal 30 al 100%).
N.B.: i versamenti incompleti saranno sanzionati diversamente a seconda del periodo in cui il primo versamento è stato eseguito.
Pertanto se il pagamento originario è stato fatto entro il 16 giugno la sanzione verrà applicata solo sul pagamento omesso, mentre se il pagamento originario è eseguito dopo tale data la sanzione base sarà applicata sull'intero importo.
Vedi anche:
Sanzioni - Verbali Accertamento - Sanzioni Amministrative | Legge 689/81