Soggetti esonerati

Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2010 (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività);
Le Imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2010 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30/01/2011 (slittato al 31);
Le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2010 ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01/2011 (slittato al 31);
Normativa di riferimento: art. 4 D.M. 11-5-2001 NR. 359.

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