La notifica della cartella:
la cartella esattoriale viene inviata: al titolare dell’impresa individuale all’indirizzo della sua residenza anagrafica, e alle società all’indirizzo della sede legale. Per le società viene altresì inviata a: - tutti i soci accomandatari nella s.a.s. (coobbligati), - tutti i soci nella s.n.c. (coobbligati), agli amministratori nelle società di capitali, al liquidatore.
Il pagamento da parte di uno solo dei soggetti libera dall’obbligo di pagamento anche gli altri soggetti, senza che l’ufficio debba emettere provvedimenti di sgravio.
Nella prima pagina, in alto a sinistra si trova la copia a ricalco della data di notifica. A partire da tale data si hanno 60 giorni per effettuare il pagamento.
Al ricevimento della cartella esattoriale è consigliabile, prima di contattare la Camera di Commercio:
1) accertarsi che l'ente impositore sia la CCIAA di Napoli e l'ufficio, UFFICIO DIRITTO ANNUALE (pag. 2 in alto sotto la scritta Dettaglio degli addebiti). In caso contrario è necessario rivolgersi all'ente e relativo Ufficio riportato in cartella.
2) Individuare il tipo di violazione sanzionata (pag. 2 in alto dopo l'identificativo di partita), l'anno ed il numero REA:
Se è indicato Omesso significa che all'Ente non risulta pervenuto il pagamento del diritto: sanzione applicata 30%
Se è indicato Omessa Mora significa che il pagamento del diritto è pervenuto all'Ente ma è stato effettuato dall'impresa nei 30 giorni successivi alla scadenza senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo: sanzione applicata 10%
Se è indicato Tardato significa che il pagamento del diritto è pervenuto all'Ente ma è stato effettuato dall'impresa oltre i termini di versamento, sanzione 30%
Se è indicato Incompleto significa che il pagamento del diritto è stato eseguito in misura inferiore a quello dovuto: sanzione 30%
La sanzione in cartella:
Nel caso di cartella esattoriale emessa per più anni di imposta, viene calcolata la sanzione su ogni singola annualità con la percentuale stabilita dal D.M. 54 del 27/1/2005 e gli artt. 5-6 del Regolamento Camerale. Viene applicata la continuazione, che è l'importo più favorevole tra il cumulo delle sanzioni per i vari anni e la sanzione maggiore incrementata della percentuale prevista del 200%, decurtata della/e sanzione/i già precedentemente irrogate. La continuazione viene impostata sul primo degli anni per i quali è calcolata, mentre sugli altri anni successivi di violazione la continuazione assume valore=0, all'interno della stessa emissione. Sarà quindi visibile sul primo anno di imposta contenuto nella cartella (ma riguarderà tutte le annualità).
Esempio di calcolo
Rateazioni di pagamento
In base alle nuove disposizioni introdotte è stato attribuito agli Agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Eventuali richieste di rateazione di importi iscritti a ruolo dovranno, quindi, essere rivolte direttamente all'Agente della riscossione competente .
Autotutela
Chi ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale per omesso / tardato / incompleto pagamento del diritto annuale ed ha verificato di non essere tenuto al pagamento, può presentare richiesta di riesame, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella, direttamente alla Camera di Commercio di Napoli - Ufficio Diritto Annuale/Sanzioni.
Alla domanda si dovrà allegare le prime quattro pagine della cartella esattoriale, la ricevuta di pagamento del modello F24 o altri titoli giustificativi del versamento o altra documentazione idonea a sostenere le proprie ragioni; è possibile utilizzare il modello appositamente predisposto.
La domanda di riesame dovrà essere presentata: di persona o a mezzo PEC a
o per posta all’Ufficio Diritto Annuale/Sanzioni al Corso Meridionale, 58-80143 Napoli
Ricorso
Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella può, entro 60 giorni dalla notifica, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli cosi come previsto dal D. Lgs. n.546/92, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1° agosto – 15 settembre).
Il ricorso deve essere notificato alla Camera di Commercio che ha provveduto all’iscrizione a ruolo e al Concessionario della riscossione nei cui confronti è proposto, tramite Ufficiale Giudiziario o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta ad un addetto dell’ufficio. Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo contenente: l’originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all’originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata o ricevuta della consegna e fotocopia della cartella di pagamento. Si rammenta che la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 2639 del 20-1-2009 ha sancito la incompetenza del Giudice di Pace per i ricorsi in materia tributaria.