Sanzioni Amministrative

Sanzioni Amministrative - Ordinanza

L’ORDINANZA (art. 18 Legge 689/81)

Il Servizio Tutela del Consumatore riceve i verbali di accertamento non oblati o oblati fuori termine.

La fase istruttoria consiste nell’esaminare il verbale di accertamento, gli eventuali scritti difensivi presentati e l’eventuale verbale di audizione redatto in sede di convocazione e successivamente nell’emissione un provvedimento che può consistere in:

1) provvedimento di archiviazione qualora ritenga il verbale infondato

2) ordinanza-ingiuntiva di pagamento

L’ordinanza è un titolo esecutivo e deve essere emessa entro 5 anni dal verbale e notificata al trasgressore e all’obbligato in solido secondo le modalità previste dalla legge.

Il pagamento della sanzione va effettuato, entro 30 giorni dalla notifica, con il Modello F23, presso il concessionario, gli uffici postali o gli istituti di credito mentre le spese e i diritti vanno pagati tramite avviso di pagamento PagoPA.

Per evitare il prosieguo del procedimento va data notizia all’ufficio dei pagamenti effettuati.

Contro l’ordinanza di pagamento è possibile, entro 30 giorni dalla notifica e senza l’assistenza di un legale, fare ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale competente per territorio a seconda del tipo di violazione (Legge 689/81 – D. Lgs 150/2011art. 6)

Il ricorso non è sospensivo dell’esecuzione forzata a meno che la sospensione non sia disposta dal Giudice.

E’ anche possibile, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, richiedere una rateizzazione dell’importo (art. 26 Legge 689/81) esibendo idonea documentazione attestante le condizioni economiche disagiate. Le rate possono variare da un minimo di tre ad un massimo di trenta. Se la rateizzazione è concessa, l’ufficio emette un provvedimento con l’indicazione delle scadenze e degli importi delle rate. E’ comunque fatto obbligo di pagare nei termini e comunicare l’avvenuto pagamento. In mancanza decade il diritto alla rateizzazione e dovrà essere pagata l’intera somma in un’unica soluzione.

Se non è concessa la rateizzazione il pagamento va fatto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza.

Quando non si provvede a pagare l’ordinanza, l’Ufficio inizia la procedura coattiva con l’iscrizione del nominativo nei ruoli esattoriali per l’emissione della cartella esattoriale.

 


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