Centri tecnici e cronotachigrafi

Cronotachigrafi digitali

 

Il tachigrafo digitale è uno strumento di controllo che registra i tempi e le condizioni di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri e nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico.

Il Regolamento CE 561/2006 ha reso obbligatoria l’introduzione del tachigrafo digitale a partire dal 1 maggio 2006, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione e adibiti al trasporto su strada di:

  • Merci ( veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate)
  • Passeggeri ( veicoli co numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9).

Sono esclusi i seguenti veicoli (come dall’art.3):

  • veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri
  • veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari
  • veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità
  • veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio
  • veicoli speciali adibiti ad usi medici
  • carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
  • veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi trasformati non ancora messi in circolazione
  • veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci
  • veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

La stessa scadenza vale per i veicoli, immatricolati per la prima volta dopo il  01/01/1996, nei quali si debba sostituire l’apparecchio di controllo analogico e la trasmissione dei segnali verso questo venga effettuata esclusivamente in modo elettrico e siano adibiti al trasporto di:

  • merci ( veicoli con portata superiore a 12 tonnellate)
  • passeggeri ( veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9 e con portata superiore a 10 tonnellate se la trasmissione dei segnali all’apparecchio è eslusivamente di tipo elettrico.

L’ uso dei tachigrafi digitali è nato dall’esigenza di sostituire i tachigrafi analogici in quanto di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari .

Si è stimato che nell’anno 2002, sono state riscontrate circa 70.000 frodi di manomissioni. Inoltre, problemi di utilizzo ed affidabilità, specialmente nella lettura dei dati sui dischi usati per i tachigrafo analogico hanno reso complicazioni riguardo ai controlli effettuati dalle forze dell’Ordine.

AVVISO CRONOTACHIGRAFI DIGITALI

Si informa che dal 01/03/2021, in ottemperanza al DL. 162/2019 e s.m.i., tutti i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono avvenire tramite sistema PagoPa: non sarà più possibile ricevere pagamenti tramite bonifici e versamenti sui conti correnti postali.
Il pagamento dei diritti tramite piattaforma PagoPa può avvenire con due modalità alternative:

  • in modo spontaneo
  • con avviso di pagamento

IN MODO SPONTANEO: collegandosi alla Home Page della Camera di Commercio di Napoli www.na.camcom.gov.it scegliendo nella compilazione del form il servizio “Centri tecnici

Pagamento Spontaneo

CON AVVISO DI PAGAMENTO:
Il modulo avviso di pagamento permette all'operatore camerale abilitato di ottenere un documento elettronico che può essere consegnato, fisicamente o tramite posta elettronica, all’utente e pagato attraverso i canali (online e fisici) messi a disposizione dai Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP) ovvero:
❑ presso le agenzie della banca di riferimento;
❑ utilizzando l’home banking della propria banca (dove vi sono i loghi CBILL o pagoPA);
❑ presso gli sportelli ATM della banca di riferimento (se abilitati);
❑ presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB;
L'avviso di pagamento può essere richiesto telematicamente al seguente indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o fisicamente allo sportello indicando i seguenti dati del richiedente:

  • Oggetto del pagamento (è molto importante indicare esattamente il tipo di richiesta per stabilire l’importo da pagare!!! Es: autorizzazione crono digitali, estensione autorizzazione crono intelligenti rinnovo centro tecnico codice identificativo ……………….,  , etc.)
  • Codice fiscale impresa
  • Denominazione o ragione sociale impresa
  • Sede operativa
  • Indirizzo mail che non sia pec
La mancanza anche di uno solo dei predetti dati non permetterà all’operatore abilitato di generare l’avviso di pagamento e quindi non permetterà all’utente di effettuare il pagamento per il servizio richiesto.
Qualora l’avviso di pagamento venga richiesto a mezzo pec indicare nell’oggetto:
“RICHIESTA AVVISO DI PAGAMENTO seguito dalla denominazione o ragione sociale dell’impresa”

 

 


 

 

La normativa è destinata a tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto su strada e che rientrino nelle seguenti classi:

  • ·guidino veicoli sul territorio di uno Stato membro della Comunità Europea;
  • ·effettuino trasporti nazionali e/o internazionali;
  • ·siano lavoratori dipendenti o artigiani;
  • ·siano italiani o stranieri;
  • ·compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi;
  • ·guidino veicoli che superano le 3,5 tonnellate di PMA (peso massimo autorizzato) per il trasporto di merci ( rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto.

 


 

 

In Italia le competenze relative all’implementazione del tachigrafo digitale sono state attribuite dal DM 361 del 31/10/2003, alle Camere di Commercio in qualità di ente competente:

  • •       per il rilascio delle carte tachigrafiche;
  • •       per la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi  modelli omologati;
  • •       per la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
  • •       per l’istruttoria delle domande di autorizzazione per le operazioni di montaggio e riparazione dell’apparecchio di controllo. In Italia le competenze relative all’implementazione del tachigrafo digitale sono state attribuite dal DM 361 del 31/10/2003, alle Camere di Commercio in qualità di ente competente:
  • •    per il rilascio delle carte tachigrafiche;
  •    •   per la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi      modelli omologati;
  • •    per la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la                                  regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
  • •  per l’istruttoria delle domande di autorizzazione per le operazioni di montaggio e riparazione dell’apparecchio di controllo.

 


 

 

Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo:

  • ·un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;
  • ·una smart-card.

 


 

 

Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l’identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe).

 

 


 

L’apparecchio registra inoltre:

  • ·i dati identificativi del veicolo (a vita);
  • ·la distanza percorsa;
  • ·le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno);
  • ·la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.

 

 


 

 

La regola generale prevede un tempo massimo di nove ore di guida giornaliere. I tempi massimi sono così ripartiti:

  • ·guida continua: massimo 4 ore e 30 senza interruzione, seguite da una pausa di almeno 45 minuti, per una sola volta. Questa interruzione può essere sostituita da diverse pause di almeno 15 minuti ciascuna, ripartite per il periodo di guida continuativa ed il cui totale sia uguale a 45 minuti.
  • ·guida giornaliera: massimo 9 ore, con la possibilità di guidare per 10 ore consecutive due giorni a settimana.
  • ·guida per periodi di due settimane: massimo 90 ore, per non più di sei giorni consecutivi al termine dei quali è obbligatorio un riposo compensativo.

 

 


 

 

La regola generale prevede 45 ore consecutive di riposo. In ogni caso, sono ammesse le seguenti eccezioni:

  • ·riduzione a 36 ore consecutive, se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente. Le ore di riposo non godute devono in tal caso essere recuperate nelle tre settimane successive, in un unico blocco insieme a un altro riposo di almeno 8 ore.
  • ·riduzione a 24 ore consecutive, se preso in luogo diverso dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o dalla sede del conducente. Le ore di riposo non godute devono in questo caso essere recuperate nelle tre settimane successive insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore.
  • ·Un caso particolare riguarda il trasporto occasionale ed internazionale di viaggiatori. In tale situazione è possibile guidare per 12 giorni consecutivi, per un limite massimo di 90 ore; il riposo compensativo corrispondente a due settimane sarà goduto in blocco alla fine dei dodici giorni.

 

 


 

 

La regola generale prevede 11 ore consecutive di riposo. Sono ammesse le seguenti eccezioni:

  • ·riduzione a 9 ore consecutive, al massimo per tre giorni alla settimana. Le ore di riposo non prese devono allora essere recuperate prima della fine della settimana successiva, insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore goduto presso il proprio domicilio.
  • ·frazionamento in diversi periodi (massimo tre) nel corso della giornata, con riserva di rispettare le tre condizioni seguenti: riposo giornaliero totale della durata di 12 ore, di cui almeno 8 consecutive e comunque per periodi mai inferiori ad un’ora.

 


Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Metrico

Riferimento: Rosario Gaudiosi

Indirizzo: Corso Meridionale n. 58 (Borsa Merci) - 80141 Napoli
Telefono: 0817607504 - 0817607709 - 0817607911 - 0817607615 - 0817607619
PEC: regola.mercato@na.legalmail.camcom.it
E-mail: metrico.ispezioni@na.camcom.it

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