Iter amministrativo per il rilascio
La Camera di Commercio che rilascia i certificati di origine è quella nella cui circoscrizione il richiedente (che può essere solo ed esclusivamente la ditta esportatrice) ha la sede dell’attività - se si tratta di impresa individuale - ovvero la sede legale o unità operativa - se si tratta di società.
I formulari dei certificati di origine, in bianco, vengono distribuiti gratuitamente dalle Camere di Commercio agli interessati su delega dell’Unioncamere; attualmente i formulari (aventi ciascuno un determinato numero di serie) sono composti da un originale su carta arabescata, tre copie su carta gialla e la domanda su carta rosa.
Per ottenere il rilascio di un certificato di origine la ditta esportatrice dovrà presentare alla CCIAA l’originale (compilato solo sul fronte), una o più copie di colore giallo (una delle quali rimarrà agli atti della CCIAA) e la domanda, timbrata dalla ditta e sottoscritta dal legale rappresentante, alla quale va allegata la documentazione necessaria per il rilascio del certificato.
La richiesta di rilascio deve essere firmata in calce alle due facciate. In mancanza di tale sottoscrizione, il certificato non sarà emesso.
La firma, inoltre, deve essere conforme a quella depositata agli atti dell’ufficio commercio estero.
Dopo aver controllato l’esatta compilazione dei formulari e la documentazione allegata, viene rilasciato l’originale del certificato di origine, timbrato dalla CCIAA e firmato dal funzionario camerale e, se richieste, una o più copie di colore giallo (anch’esse timbrate e sottoscritte), che dovranno essere compilate esattamente come l’originale.
Nel caso di errata compilazione del certificato di origine, lo stesso dovrà essere restituito alla Camera di Commercio, la quale provvederà ad annullarlo.
Documenti necessari
Per ottenere il rilascio del certificato di origine è necessario presentare i seguenti documenti, diversi a seconda che le merci siano di origine italiana, oppure di origine estera.
Per merci di origine italiana: fattura di vendita, se l’esportatore è anche produttore della merce, ovvero fattura di vendita e copia delle fatture di acquisto fino a risalire al produttore, se si tratta di merce acquistata; la fattura di vendita va sempre firmata in originale ed allegata alla copia del certificato di origine che rimane alla CCIAA.
Per merci di origine estera: fattura di vendita (emessa nei confronti dell’acquirente estero); "figlia" della bolletta doganale d’importazione (dalla quale risulta il Paese di origine della merce); fattura estera originale, vistata dalla dogana che ha effettuato lo sdoganamento, con gli estremi della bolletta doganale d’importazione. Il secondo ed il terzo documento possono essere sostituiti da un certificato di origine (non in fotocopia), rilasciato da un ente abilitato nel paese di origine della merce stessa.