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Impiantistica – D. M. 37 del 22/01/08
Norme per la sicurezza degli impianti.
Norme per la sicurezza degli impianti.
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al sevizio degli edifici , indipendentemente alla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzioni si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, delle energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
Impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Per informazioni rivolgersi a: Impiantistica |
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Riferimento: | Capo Ufficio Sig. Tommaso Oliviero |
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Indirizzo: | Borsa Merci - Corso Meridionale, 58 |
Telefono: | 081-7607514 |
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