Impiantistica

 

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Attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabili: requisiti professionali dei responsabili tecnici

L’art. 15 del d.lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013, convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria dei responsabili tecnici delle imprese che esercitano attività di installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER).

Rientrano in tale disciplina gli impianti elettrici, elettronici e di condizionamento (lettere A, B, e C) e che riguardano, in particolare, l’installazione e la manutenzione di:

  • caldaie, caminetti e stufe a biomassa
  • sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
  • sistemi geotermici a bassa entalpia
  • pompe di calore

Con riferimento ai requisiti tecnico professionali, coloro che sono stati abilitati dopo l’1/8/2013 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del DM n. 37/2008 (titolo o attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), per ottenere anche la qualificazione per operare sugli impianti FER devono frequentare con esito positivo un corso di formazione regionale di n. 80 ore (secondo lo standard approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22/12/2016).

Sono invece già in possesso di idonea abilitazione professionale anche per gli impianti FER, coloro che richiedono o hanno conseguito l’abilitazione professionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a), b) e d) del DM n. 37/2008 (laurea, diploma, esperienza lavorativa).

Per tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER, viene, inoltre, introdotto l’obbligo, di frequentare un apposito corso di formazione regionale di n. 16 ore, da ripetere ogni tre anni.
  


 

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Impiantistica – D. M. 37 del 22/01/08
Norme per la sicurezza degli impianti.

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al sevizio degli edifici , indipendentemente alla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzioni si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

    Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, delle energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
    Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
    Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
      Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
    Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    Impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

 

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