Il concorso può essere svolto solo da imprese produttrici o commerciali, fornitrici o distributrici di beni e servizi al fine di promozionare i propri prodotti.
Può essere svolto anche da due o più soggetti responsabili in solido per tutta la procedura del concorso.
Sono esclusi dalla responsabilità solidale i rivenditori dei prodotti o servizi promozionati se non hanno partecipato all'organizzazione del concorso.
La ditta promotrice può rivolgersi ad un soggetto delegato sia agenzia che operatore professionale, scelto per rappresentarla per ogni adempimento concorsuale.
Possono indire manifestazioni a premio anche le imprese estere che non hanno una sede stabile in Italia nominando, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972 un rappresentante fiscale residente nel territorio italiano.