In un mercato sempre più saturo riveste un’importanza particolare riuscire a discriminare la qualità di un prodotto per orientare le scelte in maniera consapevole e l'etichettatura è un mezzo essenziale per garantire una migliore informazione e una maggiore trasparenza per i consumatori, per questa ragione la legge impone che le calzature rechino, attraverso simboli, informazioni sul materiale di cui sono composte la suola, la tomaia, il rivestimento interno.
Molto spesso le scelte di marketing dei produttori tendono ad enfatizzare più lo stile del prodotto che la sua qualità e, per questa ragione, è importante per il consumatore, nonché per tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al processo di produzione e di distribuzione, saper leggere l’etichetta delle calzature.
Con il termine calzatura si fa riferimento ad una serie di prodotti anche molto diversi tra loro che vanno dalle scarpe con o senza tacco agli stivali, alle scarpe per le attività sportive, alle scarpe da ballo, alle calosce portate sopra altre calzature, alle calzature ortopediche e così via.
La normativa sull’etichettatura delle calzature si applica a tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente come, per esempio, un sottopiede di ricambio, venduto disgiuntamente dalla calzatura.
Sono esclusi dal campo di applicazione:
- ·le calzature d’occasione usate;
- ·le calzature aventi caratteristica di giocattolo;
- ·le calzature di protezione che sono disciplinate dal D.Leg.vo 4/12/92 n.475 (dispositivi di protezione individuale );
- ·le calzature disciplinate dal DPR 10/09/82 n.904 ( sostanze pericolose).
Il legislatore coinvolge nell’obbligo relativo all’etichettatura delle calzature più soggetti:
- ·i produttori e gli importatori che sono responsabili per l’esattezza delle informazioni contenute in etichetta ;
- ·i venditori al dettaglio che sono responsabili della verifica della presenza delle etichette sulle calzature in vendita e per l’esposizione di un cartello illustrativo della simbologia adottata sulle etichette stesse.
L’Autorità di vigilanza è il Ministero dello Sviluppo Economico che esercita la vigilanza attraverso le Camere di Commercio.
In caso di etichettatura non conforme o mancante, l’Autorità di Vigilanza assegna al fabbricante un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il ritiro dal mercato delle calzature.
Etichetta calzature
L’etichetta deve essere presente su almeno una delle due calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata su un supporto attaccato alla calzatura stessa ma comunque deve essere visibile ed accessibile al consumatore. L’etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composto almeno l’80% della suola, della tomaia, del rivestimento interno. Se nessun materiale raggiunge tale limite l’etichetta deve recare l’indicazione delle due componenti principali.
L’etichetta non deve indurre in errore il consumatore.
Le calzature si compongono di tre parti:
- ·TOMAIA: superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna
- ·RIVESTIMENTO DELLA TOMAIA E SUOLA INTERNA: fodera e sottopiede che costituiscono l’interno della calzatura
- ·SUOLA ESTERNA: superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura
Di seguito vengono riportati i pittogrammi che rappresentano le diverse parti della calzatura
Accanto all’indicazione della parte della calzatura va inserito il pittogramma che rappresenta il materiale di cui la parte è costituita. I materiali usati nella produzione delle calzature sono: il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato), il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa), le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute), altre materie (para o gomma).
Di seguito vengono riportati i pittogrammi che li rappresentano
esempi di etichettatura:
calzatura con tomaia, rivestimento interno e suola in cuoio
calzatura con tomaia in cuoio, rivestimento interno in tessuto e suola in altre materie
Calzatura con tomaia e rivestimento interno in tessuto e suola in altre materie
Normativa Comunitaria
DIRETTIVA 94/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
DIRETTIVA 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
DECISIONE della Commissione europea che impone agli stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.
Normativa Nazionale
D.M. 11/04/1996 che recepisce la Direttiva della Comunità Europea 94/11/CE;
D.M. 30/01/2001;
D.Leg.vo 6/09/2005 n. 206 – Codice del Consumo.