La direttiva comunitaria recepita dalla legislazione italiana riguarda il materiale elettrico a bassa tensione definito LVD ( Low Voltage Directive).
La normativa si applica a tutto il materiale elettrico avente una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 Volt in corrente alternata e tra 75 e 1500 Volt in corrente continua
e non all'interno delle attrezzature che potrebbero avere tensioni più elevate.
Rientrano anche il caricabatterie allegato all'apparecchio, le apparecchiature con alimentatore integrato e le apparecchiature con alimentatore allegato funzionanti con batterie con tensione minore di 50V AC e 75V DC.
La direttiva copre oltre i rischi elettrici, anche quelli meccanici, chimici, gli aspetti sanitari del rumore e delle vibrazioni e gli aspetti ergonomici necessari per garantire la protezione dai rischi stessi.
Il termine materiale elettrico non è definito ma viene riconosciuta al livello internazionale la definizione data dal vocabolario internazionale di elettrotecnica IEC che definisce materiale elettrico " qualsiasi articolo utilizzato per scopi quali la generazione, la conversione, la trasmissione, la distribuzione o l'uso dell'energia elettrica.
Obblighi del fabbricante o un suo mandatario nella Comunità Europea:
Apporre sul prodotto o sulla confezione in modo visibile e leggibile la marcatura CE, le identificazioni del fabbricante e le caratteristiche del prodotto, redigere un fascicolo tecnico contenente la descrizione generale e tecnica e la dichiarazione di conformità.
Obblighi dell'importatore:
Ricevere la dichiarazione di conformità e il fascicolo tecnico, controllare la corrispondenza con il prodotto e apporre la propria denominazione.
Obblighi del venditore:
Controllare la presenza della marcatura CE, delle istruzioni e delle avvertenze in italiano, nonchè i dati del produttore e dell'importatore.
La mancata osservanza delle norme di sicurezza prevede delle sanzioni per ognuna delle figure professionali del commercio al fine di garantirne l'osservanza.
La Camera di Commercio ed in particolare il Servizio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore ha sia la competenza ispettiva ad effettuare controlli, prelevare campioni e redigere il verbale di accertamento della violazione, che sanzionatoria per i propri verbali e quelli emessi da altri organi, attraverso l'emissione di ordinanze ingiunzioni di pagamento ed eventuale confisca della merce sequestrata.
MATERIALE INCLUSO
Sono inclusi nella direttiva a bassa tensione il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 Volt in corrente alternata (DC) e tra 75 e 1500 Volt in corrente continua (AC):
Elettrodomestici
Elettroutensili
Fili
Cavi
Condutture elettriche
Materiali di installazione
Trasformatori
Motori elettrici
Apparecchi per illuminazione
Luminarie natalizie
Starter
Fusibili
Interruttori per uso domestico
Carica batterie allegato all'apparecchio
MATERIALE ESCLUSO
Apparecchiature elettriche per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi
Materiali elettrici per radiologia e uso clinico
Componenti elettrici degli ascensori
Contatori di elettricità
Prese e spine per uso domestico
Strumenti di lavoro su parti in tensione come cacciaviti
Dispositivi di alimentazione di recinti elettrici
Materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori del territorio della Comunità Europea
Componenti basi
Questi ultimi sono dispositivi progettati per essere utilizzati come componenti da inserire in altre apparecchiature elettriche, per cui la sicurezza va valutata considerando il modo in cui sono incorporati: circuiti integrati, transistor, diodi, raddrizzatori, triac, GTO, IGTB, optosemiconduttori, condensatori, induttori, resistori, filtri, relè con morsetti per circuiti stampati, microinterruttori.
REQUISITI DI SICUREZZA
Il materiale elettrico a bassa tensione deve rispondere a requisiti di sicurezza obbligatori per essere immessi nel mercato dell'Unione Europea ed avere la libera circolazione nella Comunità.
Devono essere costruiti nel rispetto dei requisiti generali in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
Anche le operazioni compiute su tali materiali come l'istallazione e la manutenzione, devono essere effettuate in modo corretto senza apportare modifiche che possano compromettere la loro sicurezza.
Le caratteristiche essenziali sono indicate sul materiale elettrico stesso o sulla scheda di accompagnamento.
I requisiti sono indicati nell'allegato 1 della legge 791/1977 modificato dall'art. 6 de Decreto Legislativo 626/96:
Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato
entro taluni limiti di tensione
1. - Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono
indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul
materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna;
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico
oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in
maniera sicura ed adeguata;
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli
citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua
destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. - Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni
che possano derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono causare un
pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura
non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. - Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli
animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da
non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e
agli oggetti.
PROCEDURE DI VALUTAZIONE
Includono tre elementi principali:
A - Documentazione tecnica
B - Dichiarazione di conformità
C - Marcatura CE
A - DOCUMENTAZIONE TECNICA
Prima di immettere un prodotto sul mercato, il fabbricante o un suo mandatario stabilito nella Comunità deve predisporre tutta la documentazione tecnica che consente di valutare se il materiale è conforme ai requisiti.
Deve anche adottare tutte la misure necessarie perchè il prodotto sia fabbricato secondo quanto indicato nella documentazione tecnica.
La documentazione deve contenere:
la descrizione del materiale elettrico, i disegni di progettazione e di fabbricazione, gli schemi di componenti, sottounità e circuiti, l’elenco delle norme, le descrizioni delle soluzioni applicate per conformarsi agli aspetti di sicurezza della direttiva, i risultati dei calcoli progettuali e delle verifiche eseguite, la relazione sulle prove effettuate.
La documentazione va conservata in modalità cartacea o su supporto elettronico per eventuali controlli e ispezioni per un periodo di 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
B - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il fabbricante o un suo mandatario nella Comunità sono tenuti a redigere una dichiarazione di conformità prima di immettere il prodotto sul mercato.
Deve essere redatta almeno in una lingua ufficiale della Comunità e deve comprendere i seguenti elementi:
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
Descrizione del materiale elettrico
Riferimento alle norme armonizzate
Eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità (ISO-EN-CEI)
Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il rappresentante
Le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE
C - MARCATURA CE
Attesta la conformità del materiale elettrico ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme comunitarie e nazionali per la tutela e la sicurezza di persone, animali e cose.
Solo il fabbricante o un suo mandatario stabilito nella Comunità sono autorizzati ad esporre la marcatura CE.
In particolare, garantisce il prodotto elettrico contro i rischi:
elettrici (pericolo di scossa elettrica)
meccanici (pericolo di rotture)
chimici (pericolo di emissione di gas tossici)
termici (pericolo di surriscaldamento)
elettromagnetici
Deve essere apposta sul prodotto oppure, se non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia. Deve essere visibile, facilmente leggibile ed indelebile.
E' costituito da un logo definito dal simbolo grafico:
I diversi elementi della marcatura devono avere la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. In caso di riduzione o ingrandimento vanno rispettayte le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato.
E' vietato apporre un marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura stessa.
ETICHETTA IDENTIFICATIVA
Rientra tra gli obblighi del fabbricante apporre un etichetta con le indicazioni utili per il consumatore.
Devono essere scritte nella lingua del paese dove è distribuito il prodotto.
Le indicazioni da riportare sono
1 - Denominazione legale o merceologica del prodotto
2 - Dati identificativi del produttore (nome o ragione sociale o marchio di fabbrica, sede
legale , paese di origine)
Se utili, per l'utilizzo o la sicurezza vanno indicati:
1- Metodi di utilizzazione allegando le istruzioni e le caratteristiche essenziali del materiale
elettrico
2 - Composizione del prodotto (materiale di produzione, metodo di lavorazione, materiale
e sostanze potenzialmente pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente.
CONTROLLI
(Art. 9 L. 791/1977 sostituito da art. 4 D.Lgs. 626/1996)
La vigilanza è demandata al Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale per l'attività ispettiva degli uffici delle Camere di Commercio, degli Ispettorati del Lavoro, di altre Amministrazioni dello Stato e delle Autorità Pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze.
lo scopo dei controlli è accertare che i prodotti elettrici immessi in commercio, sia come vendita sia come distribuzione a titolo gratuito, siano conformi alla normativa.
I controlli possono essere effettuati presso il fabbricante, gli importatori, i commercianti e gli installatori.
La procedura per il controllo ha lo scopo di:
- identificare il prodotto verificando che vi sia l'indicazione del fabbricante, che l'imballaggio corrisponda al prodotto contenuto, che siano indicate in italiano le istruzioni, i rischi e le avvertenze
- controllare che la marcatura CE sia indicata in modo visibile, leggibile e indelebile, secondo il logo stabilito dalla normativa
- verificare la documentazione tecnica
Effettuato il controllo, gli ispettori della Camera di Commercio redigono un verbale di sopralluogo che riporta l'indicazione dei prodotti esaminati e i dati identificativi della ditta, del responsabile e della persona presente al momento dell'ispezione.
Se dal controllo viene rilevata un'irregolarità dell'etichetta, l'ispettore redige un verbale di accertamento della violazione con l'indicazione seguente:
- responsabile del prodotto
- norme violate
- importo dell'oblazione (doppio del minimo o un terzo del massimo se più favorevole)
- Importo della sanzione
- ufficio a cui presentare gli scritti difensivi.
Se, invece, ritiene che il prodotto non sia conforme, può procedere al prelievo di campioni, pagati a prezzo di vendita e inviati a un laboratorio autorizzato dal Ministero per effettuare le analisi.
I campioni non inferiori a tre per ogni prodotto, vanno sigillati con spago e piombo alla presenza del titolare o di un suo dipendente che firmerà il verbale di prelievo.
Del prelievo e delle analisi va data comunicazione al Ministero.
Se, dalle analisi, il prodotto non risulta conforme, viene emesso un provvedimento con l'indicazione di:
- obbligo per il produttore a procedere a conformare i prodotti alla direttiva
- ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
SANZIONI
Il provvedimento sanzionatorio è attuato in base alla normativa prevista dalla legge
689/1981, mentre l'importo delle sanzioni e la relativa violazione sono indicate dall'art. 9 della legge 791/1977 sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1996.
- Violazione alle norme sulla marcatura CE
- per il fabbricante e l'importatore:
da euro 21,00 a euro 124,00 per ogni pezzo irregolare e in ogni caso
non inferiore a euro 10329,00 e non superiore a euro 61975,00
- per il commerciante e l'installatore:
da euro 21,00 a euro 124,00 per ogni pezzo irregolare e in ogni caso
non inferiore a euro 775,00 e non superiore a 4648,00
- Violazione alle norme sulla sicurezza del prodotto
- per il fabbricante, l'importatore, il commerciante e l'installatore:
da euro 21,00 a euro 124,00 per ogni pezzo irregolare e in ogni caso
non inferiore a euro 10329,00 e non superiore a euro 61975,00
- Violazione alle norme di apposizione dell'etichetta
- per il fabbricante, l'importatore, il commerciante e l'installatore
da euro 516,00 a euro 25823,00
- Violazione di norme sulla documentazione tecnica e alla dichiarazione di conformità
- per il fabbricante e l'importatore
da euro 5165,00 a euro 30987,00
- Violazione all'obbligo di conservazione documenti e rintracciabilità dei prodotti
- per il commerciante
da euro 1500,00 a euro 30000,00
Normativa Comunitaria
Direttiva del Consiglio n. 73/23/CEE del 19/2/1973
Direttiva del Consiglio n. 93/68/CEE del 22/7/1993
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2001/95/CE del 3/12/2001
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2006/95/CE del 12/12/2006
Normativa Nazionale
Legge n. 791 del 18/10/1977
Legge n. 689 del 24/11/1981
Decreto Legislativo n. 626 del 25/11/1996
Decreto Legislativo n. 277 del 31/07/1997
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 31.12.2002
Decreto Legislativo n. 206 del 06/09/2005 - Codice del Consumo