Agenti affari in mediazione

Agenti affari in mediazione - Regime transitorio

REGIME TRANSITORIO

 

Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l'attività in forma imprenditoriale, nel Rea per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc.).

Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.

Le imprese di mediazione (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013)un'istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Mediatori” compilato nelle sezioni "Anagrafica" e "Aggiornamento Posizione RI/REA" per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell'impresa pena l'inibizione della continuazione dell'attività.

Nel modello, nell'apposita sezione l'impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati ed in possesso dell'iscrizione nel soppresso Ruolo (dipendenti, collaboratori ecc.) che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di mediazione per l'impresa stessa e per ciascun nominativo dovrà essere compilato l'int. P relativo alla modulistica Registro Imprese/Rea.

Guida ComunicaStarweb - Aggiornamento Impresa Individuale

Guida ComunicaStarweb - Aggiornamento Società

AVVERTENZA: l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al Registro delle imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare le seguenti condizioni:

i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti devono coincidere;

i soggetti che svolgono l'attività di mediazione non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità, in caso contrario devono essere risolte prima dell'invio dell'istanza di aggiornamento;

deve essere stata depositata la polizza assicurativa aggiornata.

Nel caso in cui i legali rappresentanti non coincidono in entrambe le posizioni (soppresso Ruolo e Registro delle Imprese), l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.

Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale operativa indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa

Le persone fisiche iscritte al Ruolo ma inattive alla data del 12 maggio 2012, entro un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013), potranno presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio di residenza un’istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Mediatori” sezione “Iscrizione apposita Sezione (Transitorio)”.

Decorso tale termine non potranno più chiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del Rea, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all’entrata in vigore del decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.

 


CHI SIAMO
REGISTRO IMPRESE E ALBI
CRESCITA DELL'IMPRESA
COMUNICAZIONE
TUTELA DELL'IMPRESA E DEL CNSUMATORE
VERSIONI PRECEDENTI

CONTATTI
La CCIAA di Napoli ha due sedi:
 Via S. Aspreno, 2 80133 Napoli
Corso Meridionale, 58 80143 Napoli
  cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it
  registroimprese@na.legalmail.camcom.it
  urpna@na.camcom.it
+39 081 7607712
+39 081 7607716
+39 081 7607507 (Artigianato)
C.F.: 80014190633
P.IVA: 03121650638
Cod. IPA: cciaa_na
SEGUICI SU