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Mediazione occasionale
Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a 60 giorni continuativi in un anno ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attività che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (compresa la polizza assicurativa). Il soggetto interessato presenta una pratica telematica allegando il modello “MEDIATORI” compilato nelle sezioni Requisiti e SCIA-MOC dove dovrà indicare la data di cessazione dell’attività a pena di irricevibilità della domanda.
Al mediatore occasionale non viene rilasciata la tessera personale di riconoscimento.