Agenti affari in mediazione

Agenti affari in mediazione

 

Si avvisa che l'ufficio accetterà domande di iscrizione per gli esami di agenti d'affari in mediazione fino alla data del 14/05/2021, pertanto verranno esaminate le domande pervenute fino a tale data al fine della prossima convocazione della sessione d'esami.

 

La CCIAA di Napoli si è avvalsa dell'utilizzo della banca dati dei quiz relativi all'esame di idoneità per la professione di Agenti di Affari in mediazione messa a disposizione dalla CCIAA di Roma.

E' disponibile on-line la banca dati dei quiz relativi all'esame di idoneità per la professione di Agenti di Affari in Mediazione


Tra i numerosi compiti istituzionali attribuiti alla Camera di Commercio c'è la tenuta di albi, professionali di categoria cosiddetti "ordini di categoria", istituiti per lo svolgimento di una determinata attività economica ad esempio agente di commercio, mediatore, spedizioniere, raccomandatario marittimo, ecc...


Questa competenza è stata affidata alla Camera di Commercio in quanto organismo pubblico diretto a promuovere e coordinare lo svolgimento delle attività economiche della provincia, nonché a curare la pubblicità dei soggetti regolarmente iscritti (persone fisiche o società).

L'iscrizione è subordinata al possesso di requisiti morali, culturali e professionali stabiliti dalle norme di riferimento che istituiscono quell'Albo, Ruolo ed Elenco.

In alcuni casi occorre il superamento di un apposito esame scritto ed orale, oppure un colloquio per accertare il grado di preparazione dei candidati. I requisiti debbono essere necessariamente mantenuti per non incorrere nel rischio della cancellazione.

Le iscrizioni negli Albi, Ruoli ed Elenchi costituiscono, quindi, la qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività economica corrispondente, sono rilasciate dalla Camera di Commercio ove gli aspiranti hanno la residenza (se trattasi di ditte individuali) o la sede legale (se trattasi di società) e, nella quasi totalità dei casi, abilitano alla professione.

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'iscrizione nell’apposita sezione Rea e l'aggiornamento al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo REA per agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri.
L'attività dell'agente di affari in mediazione (comunemente detto mediatore) si concretizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti settori:

  • agenti immobiliari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
  • agenti merceologici (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame);
  • agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare);
  • agenti in servizi vari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi).

Con  l'entrata  in  vigore  del  D. Lgs. 59/2010 art. 73 è stato soppresso dall'8 maggio 2010 il ruolo  degli agenti di affari in mediazione mantenendo comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l'attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

 


SCIA

 

L'attività di intermediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono compilare il modello “Mediatori” nelle sezioni "SCIA" e "Requisiti" ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti e il modello intercalare “requisiti” con l'indicazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività per tutti i soggetti successivi al primo. Detti modelli, previsti al DM 26 ottobre 2011, sono disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb devono essere sottoscritti dal soggetto interessato, allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese, presentati come file XML e individuati con il codice documento C32 per il modello “Mediatori” e C33 per il modello intercalare “Requisiti”.

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.

In caso di Scia richiesta da società l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo, deve prevedere l’attività di mediazione.

Tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.

Le società di mediazione, ciascuna dotata di autonoma soggettività giuridica, che hanno lo stesso rappresentante legale, devono provvedere, per ciascuna società, alla nomina di un distinto legale rappresentante in possesso dei requisiti previsti oppure se intendono mantenere lo stesso legale rappresentante (previo assenso dei rispettivi organi assembleari - art.2390 del C.C.) devono nominare, dalla seconda società in poi, per ciascuna delle società stesse, un soggetto in possesso dei requisiti previsti (vedi esempio di risoluzione ministeriale prot. n. 85869 del 1/10/2009 comunicata alla CCIAA di Roma) allegando il modello "MEDIATORI" sottoscritto dallo stesso legale rappresentante ed il modello intercalare "REQUISITI" sottoscritto dal preposto nominato all'istanza telematica diretta al Registro Imprese.

Società con un unico legale rappresentante e più unità locali

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa.
Nel caso in  cui il titolare o il legale rappresentante nomini anche un preposto per l'esercizio dell'attività mediatizia questi deve essere immedesimato a qualsiasi titolo con l'impresa e l'atto di nomina è rappresentato dalla sua designazione contenuta nel modello intercalare "Requisiti"
Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all'utenza mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.

 


Modifiche

 

L'agente di affari in mediazione (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Mediatori” e la sezione “Requisiti” .

Att.ne: la comunicazione al Registro Imprese della modifica del legale rappresentante e/o nomina del preposto priva del modello 

"Mediatori" compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti" e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante o priva del modello "Requisiti" compilato e sottoscritto dal preposto nominato ai fini dell'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente comporterà l'avvio del procedimento del divieto di prosecuzione dell'attività e l'adozione del conseguente provvedimento

Le modifiche che non richiedono la verifica dei requisiti e che riguardano i dati essenziali dell'impresa (es.: modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia, ecc....) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica registro imprese/rea) senza compilazione del modello "Mediatori"

 


ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)

 

I soggetti (persone fisiche) che cessano di svolgere l'attività all'interno di una impresa hanno facolta di richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA al fine di conservare e mantenere nel tempo il proprio requisito professionale.

La richiesta di iscrizione avviene tramite la compilazione della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a regime)" del modello "Mediatori" con indicazione del motivo per il quale è cessato il rapporto con l'impresa di mediazione, il modello deve essere presentato per via telematica con l'applicativo Comunica al Registro delle imprese competente in base alla residenza del richiedente.

La cessazione dell'attività da parte del soggetto interessato deve sempre essere certa e comprovata dalla documentazione allegata alla domanda di iscrizione nell'apposita sezione (es. lettera di licenziamento) oppure dalle notizie che risultano già iscritte sulla posizione registro imprese/rea dell'impresa presso la quale l'interessato esercitava.

L'impresa di intermediazione immobiliare presso la quale il soggetto cessa di svolgere l'attività dovrà comunicare entro 30 giorni la modifica (cessazione dell'attività del soggetto) compilando le sezioni "Anagrafica Impresa" e "Modifiche" del modello "Mediatori" sottoscritto ed allegato alla pratica telematica (modello S5) da inviare al Registro Imprese.

Qualora il soggetto iscritto nell'apposita sezione del Rea ricominci l'attività mediatizia deve richiedere la cancellazione dalla medesima sezione e contestualmente deve compilare la sezione "Requisiti" del modello "mediatori".

 


REGIME TRANSITORIO

 

Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l'attività in forma imprenditoriale, nel Rea per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc.).

Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.

Le imprese di mediazione (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013)un'istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Mediatori” compilato nelle sezioni "Anagrafica" e "Aggiornamento Posizione RI/REA" per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell'impresa pena l'inibizione della continuazione dell'attività.

Nel modello, nell'apposita sezione l'impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati ed in possesso dell'iscrizione nel soppresso Ruolo (dipendenti, collaboratori ecc.) che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di mediazione per l'impresa stessa e per ciascun nominativo dovrà essere compilato l'int. P relativo alla modulistica Registro Imprese/Rea.

Guida ComunicaStarweb - Aggiornamento Impresa Individuale

Guida ComunicaStarweb - Aggiornamento Società

AVVERTENZA: l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al Registro delle imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare le seguenti condizioni:

i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti devono coincidere;

i soggetti che svolgono l'attività di mediazione non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità, in caso contrario devono essere risolte prima dell'invio dell'istanza di aggiornamento;

deve essere stata depositata la polizza assicurativa aggiornata.

Nel caso in cui i legali rappresentanti non coincidono in entrambe le posizioni (soppresso Ruolo e Registro delle Imprese), l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.

Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale operativa indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa

Le persone fisiche iscritte al Ruolo ma inattive alla data del 12 maggio 2012, entro un anno (termine prorogato al 30 settembre 2013 con DM 23 aprile 2013), potranno presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio di residenza un’istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Mediatori” sezione “Iscrizione apposita Sezione (Transitorio)”.

Decorso tale termine non potranno più chiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del Rea, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all’entrata in vigore del decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.

 


Polizza di assicurazione

 

Il mediatore che esercita l'attività è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei rischi professionali per negligenze od errori professionali estesa anche ai dipendenti e a tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa. Copia della stessa dovrà essere allegata alla pratica telematica di iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea.

Il massimale minimo di copertura dovrà essere:

Euro 260.000,00 per le ditte individuali,

Euro 520.000,00 per le società di persone,

Euro 1.550.000,00 per le società di capitali.

La data di stipula della polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività.

L'agente che esercita l'attività per più di una sezione dovrà stipulare una polizza che copra separatamente i rischi derivanti dalle diverse attività oppure stipulare più polizze distinte.

 


Deposito moduli e formulari

 

Il mediatore che per l’esercizio della propria attività, utilizzi moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve effettuare il deposito dei moduli e formulari presso il Registro delle Imprese.

In ogni modello deve figurare: 

nel caso di ditta individuale: denominazione, sede attività, nome, cognome e Codice Fiscale, numero di iscrizione al REA;

nel caso di società: la denominazione, sede legale ed eventuali sedi operative, Codice Fiscale dell’impresa, numero di iscrizione al REA.

 


Revisione - Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

 

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla data di presentazione della SCIA la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività (es. polizza assicurativa), nonché di quelli dei soggetti che svolgono l’attività per suo conto dell’impresa.

In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività  è iscritto d'ufficio nel Rea e determina l'annotazione nello stesso Rea della cessazione dell'attività medesima

Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del Rea sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data di iscrizione.

 


Mediazione occasionale

 

Lo svolgimento dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a 60 giorni continuativi in un anno ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attività che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (compresa la polizza assicurativa). Il soggetto interessato presenta una pratica telematica allegando il modello “MEDIATORI” compilato nelle sezioni Requisiti e SCIA-MOC dove dovrà indicare la data di cessazione dell’attività a pena di irricevibilità della domanda.

Al mediatore occasionale non viene rilasciata la tessera personale di riconoscimento.

 


Diritto di stabilimento

 

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario.

Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l’attività per conto della stessa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

In ogni caso tali imprese hanno l’obbligo di stipulare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.

 


Libera prestazione di servizi

 

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano e conseguentemente per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese o nel Rea perchè non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

 


Cosa fare per accedere al servizio

 

I modelli per comunicare l'iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea e successive modifiche da presentare sotto forma di file informato .XML sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb  e dopo essere stati compilati, sottoscritti digitalmente oppure sottoscritti graficamente dal soggetto interessato e scansionati devono essere necessariamente allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro Imprese.

L'apposita modulistica ministeriale da allegare, con lo specifico formato, alla pratica di Comunicazione unica deve essere individuata con i seguenti codici documenti: C32 per il modello "Mediatori" e C33 per il modello intercalare "Requisiti". La copia scansionata della polizza assicurativa e la dichiarazione antimafia devono essere individuate con il codice documento "C32"; la copia scansionata dei moduli o formulari deve essere individuata con il codice documento "99" e con descrizione documento "Formulari"

Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2. della Guida online, alle pagine 101-108, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.

 


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