- Il Decreto Legge n. 198/2022, convertito in Legge n.14/2023, con modificazioni, pubblicata in G.U. n.49 del 27/02/2023 ha consentito un maggior termine per gli enti impositori, fino al 31-3-2023 per le proprie decisioni.
- La Camera di Commercio di Napoli, con Delibera della Giunta n. 18 del 23/03/2023 ha deciso di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo Stralcio dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
- Si rammenta che alle imprese è consentito, comunque, di raggiungere lo stesso obiettivo tramite l’adesione alla Definizione agevolata prevista all’art. 1, comma 231 delle Legge 197/2022. La norma permette di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate al medesimo Agente a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di aggio, versando, invece, quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e notificazione delle cartelle di pagamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio ai sensi della legge n. 689/1981 e s.m.i, la Definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.
Sanzioni - Tabella riepilogativa
Indice articoli
Tipo di violazione |
Sanzione pecuniaria prevista |
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Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali |
€ 20,00 |
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ATTI SOCIETARI: Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative |
Se l’atto viene depositato entro i 30 giorni di ritardo* € 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'atto |
Se l’atto viene depositato oltre i 30 giorni di ritardo* € 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'atto |
BILANCI: Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative |
Se il bilancio viene depositato entro i 30 giorni di ritardo* € 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio |
Se il bilancio viene depositato oltre i 30 giorni di ritardo* € 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio |
Ritardate o omesse comunicazioni al REA (modelli S5, UL) |
€ 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo non superiore a 30 giorni; |