- Il Decreto Legge n. 198/2022, convertito in Legge n.14/2023, con modificazioni, pubblicata in G.U. n.49 del 27/02/2023 ha consentito un maggior termine per gli enti impositori, fino al 31-3-2023 per le proprie decisioni.
- La Camera di Commercio di Napoli, con Delibera della Giunta n. 18 del 23/03/2023 ha deciso di avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1 comma 227 e 228 della legge n. 197/2022 in ordine allo Stralcio dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
- Si rammenta che alle imprese è consentito, comunque, di raggiungere lo stesso obiettivo tramite l’adesione alla Definizione agevolata prevista all’art. 1, comma 231 delle Legge 197/2022. La norma permette di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate al medesimo Agente a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di aggio, versando, invece, quanto dovuto a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e notificazione delle cartelle di pagamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio ai sensi della legge n. 689/1981 e s.m.i, la Definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.
Sanzioni
Indice articoli
Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro Imprese o per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento (art. 18 Legge n.340/2000).
Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.
In particolare:
i 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento;
se il termine cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99).
La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed alla società in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81).
Sono soggetti sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti di enti e associazioni, i titolari di ditta individuale, i notai e gli intermediari.
(beneficiario Erario)
Dal 15 novembre 2011 in seguito alla modifica dell'art. 2630 c.c. introdotta dall'art. 9 comma 5 della Legge 180/2011 " Statuto delle Imprese", (pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011), la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e depositi destinati al Registro delle Imprese, che prima era prevista da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2,065 euro e' stata dimezzata, passando ora da un minimo di 103 euro a un massimo di 1032 euro. Inoltre, se la denuncia, la comunicazione o il deposito al Registro delle Imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione e' ridotta ad un terzo.
Per le imprese individuali (iscrizioni, cessazioni, modifiche di cui all’art. 2196 c.c.), per i notai (iscrizioni e modifiche degli atti costitutivi di società di capitali, iscrizioni di società di persone quando istituite con atto pubblico, trasferimenti d’azienda, trasferimenti delle partecipazioni) e per gli intermediari di cui all’art. 36 della legge 133/2008 co.1 bis (trasferimenti delle partecipazioni).
EURO 20,00
(per sanzioni relative al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo)
Il pagamento in misura ridotta chiude il procedimento sanzionatorio ed e' consentito se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della violazione.
Le sanzioni amministrative non pagate entro 60 giorni dall'avvenuta notifica saranno trasmesse all'Ufficio Depenalizzazione Settore IV di Napoli – Corso Meridionale 58 Napoli, al fine dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del processo verbale, è possibile presentare all'Ufficio Depenalizzazione Settore IV di Napoli via Corso Meridionale 58 Napoli, eventuali contestazioni avverso le sanzioni amministrative applicate, nonché si potrà chiedere di essere sentiti (art. 18 L.689/81).
Società, cooperative e consorzi - Imprese individuali, notai, intermediari
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F23 (codice tributo 741T) – (Causale PA), presso le banche, i concessionari o gli uffici postali, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale.
Entro 10 giorni dal pagamento la ricevuta deve essere trasmessa alla Camera di Commercio secondo le seguenti modalità:
inviata a mezzo PEC all'indirizzoQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
inviata per posta semplice all'Ufficio Diritto Annuale e Sanzioni presso Il Registro Imprese di Napoli Corso Meridionale 58 80142 Napoli
consegnata direttamente all'Ufficio Diritto Annuale e Sanzioni presso Il Registro Imprese di Napoli Corso Meridionale 58 Napoli
Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, Euro 25,00 per spese di procedimento e spese di notifica, da effettuarsi con il modello PagoPA allegato alla notifica del verbale.
Sanzioni amministrative relative a denunce al REA - Repertorio Economico Amministrativo
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le seguenti modalità:
Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, Euro 15,00 per le ditte individuali ed Euro 25,00 per le Società, per spese di procedimento e spese di notifica.
IL VERBALE DI ACCERTAMENTO (artt. 14/16/17/18 L.. 689/81)
Il verbale di accertamento viene emesso a seguito di violazioni di norme amministrative. Dopo la contestazione e/o la notifica l’interessato può:
1) effettuare il pagamento dell’oblazione entro 60 giorni per l’importo indicato nel verbale, pari al doppio del minimo o, se più favorevole, al terzo del massimo della sanzione, dandone comunicazione all’organo verbalizzante al fine di estinguere il procedimento.
2) presentare a mano o inviare per posta uno scritto difensivo alla Camera di Commercio, Ufficio Tutela del Consumatore, entro 30 giorni dalla notifica in carta semplice motivando e documentando le proprie ragioni e allegando copia del verbale. Negli scritti difensivi si può anche chiedere di essere ascoltato per esporre di persona la argomentazioni a favore. In tal caso l’ufficio provvederà a convocare l’interessato e a redigere copia del verbale di audizione, consegnandone una copia.
Se nel verbale è indicato l’obbligato in solido, il pagamento dell’oblazione effettuato da uno solo dei soggetti estingue il debito per entrambi.
Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro Imprese o per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento (art. 18 Legge n.340/2000).
Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.
In particolare:
i 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento;
se il termine cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99).
La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed alla società in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81).
Sono soggetti sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti di enti e associazioni, i titolari di ditta individuale, i notai e gli intermediari.
(beneficiario Erario)
Dal 15 novembre 2011 in seguito alla modifica dell'art. 2630 c.c. introdotta dall'art. 9 comma 5 della Legge 180/2011 " Statuto delle Imprese", (pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011), la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e depositi destinati al Registro delle Imprese, che prima era prevista da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2,065 euro e' stata dimezzata, passando ora da un minimo di 103 euro a un massimo di 1032 euro. Inoltre, se la denuncia, la comunicazione o il deposito al Registro delle Imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione e' ridotta ad un terzo.
Vengono applicate per le denunce presentate al Repertorio Economico Amministrativo oltre i 30 giorni dalla data dell'evento per:
l'inizio, modifica o cessazione dell'attività (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
l'apertura, modifica o cessazione di una unità locale (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
per la nomina o cessazione di qualifiche tecniche (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
iscrizioni e modifiche di soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (enti, associazioni)
Importi
Euro 10,00 sanzione minima (per la denuncia presentata entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti)
Euro 51,33 sanzione massima (per la denuncia presentata oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini)
Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".
Solo per sanzioni REA
Per autorizzare il prelievo dell'importo della sanzione dovuta, in fase di spedizione della pratica telematica, occorre scrivere nel riquadro NOTE della distinta e nella messaggistica della pratica:
SI AUTORIZZA IL PRELIEVO DELL'IMPORTO DOVUTO PER SANZIONE AMMINISTRATIVA PER IL TARDATO DEPOSITO
Per le sanzioni relative aggiornati alla legge 180/211 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese", entrata in vigore il 15 novembre 2011 (G.U. n. 265 del 14.11.2011) sono applicati i seguenti importi:
Euro 68,66 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
Euro 206,00 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
Euro 91,56 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
Euro 274,66 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio
Per le sanzioni relative agli adempimenti con termine ultimo di presentazione al 14/11/2011 si applicano invece le precedenti disposizioni normative ed i relativi importi:
Euro 412,00 (art. 2630 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002)
Euro 549,34 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) per ritardato o omesso deposito del bilancio delle società di capitali
L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".
Tipo di violazione |
Sanzione pecuniaria prevista |
|
Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le imprese individuali |
€ 20,00 |
|
ATTI SOCIETARI: Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative |
Se l’atto viene depositato entro i 30 giorni di ritardo* € 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'atto |
Se l’atto viene depositato oltre i 30 giorni di ritardo* € 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'atto |
BILANCI: Ritardato o omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società di persone, di capitali, consorzi e cooperative |
Se il bilancio viene depositato entro i 30 giorni di ritardo* € 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio |
Se il bilancio viene depositato oltre i 30 giorni di ritardo* € 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito del Bilancio |
Ritardate o omesse comunicazioni al REA (modelli S5, UL) |
€ 10,00 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo non superiore a 30 giorni; |