CARTA PER TUTTE LE OPERAZIONI SUI TACHIGRAFI DIGITALI
Questo tipo di carta, oltre ai dati contenuti nella carta per le sole operazioni di montaggio, contiene anche il nome e cognome del Responsabile Tecnico ovvero Tecnico, che sono gli unici utilizzatori della carta a loro intestata. La validità della carta dell'officina è di un anno dall'emissione.
RICHIESTA DELLA CARTA
La domanda di prima emissione della carta deve essere presentata, in bollo, dal titolare o dal legale rappresentante dell’officina ovvero da altro soggetto (procuratore) cui sono stati conferiti i poteri di rappresentanza, attraverso la compilazione del “Modulo di domanda della carta officina”, alla Camera di Commercio competente per territorio dove l’officina ha la sua sede. Il modulo di domanda deve essere sottoscritto dal richiedente con propria firma autografa in ogni sua parte e dal responsabile tecnico/tecnico.
Alla carta officina è accompagnato per il suo funzionamento un codice (Personal identification number o più brevemente PIN) che verrà inviato in busta chiusa unitamente alla busta contenente la carta officina.
La carta ha validità di un anno dalla data di emissione ed è rilasciata nel termine di 15 gg. dalla richiesta.
RINNOVO DELLA CARTA
Il rinnovo per scadenza deve essere presentato alla Camera di Commercio che l’ha emessa entro il termine di 15 gg. lavorativi antecedenti la data di scadenza. La carta rinnovata ha un termine di scadenza di 5 anni da quella in scadenza. La carta scaduta deve essere restituita.
Il legale rappresentante dell’officina può richiedere l’emissione di una nuova carta, in sostituzione di quella in suo possesso ed ancora in corso di validità, in caso di modificazione di uno dei dati amministrativi stampati sulla facciata della carta e registrati nella memoria della stessa. In tal caso la carta sostituita deve essere restituita.
SOSTITUZIONE DELLA CARTA
Nel caso di smarrimento o furto occorre la denunciasporta alle forze dell’ordine, riportante il numero della carta smarrita o rubata. La scadenza della nuova carta è quella della carta sostituita.
La sostituzione della carta per malfunzionamento è effettuata dietro pagamento di un diritto di segreteria camerale, salvo il caso in cui la sostituzione sia resa necessaria da un malfunzionamento imputabile esclusivamente ad una causa di natura tecnica e la richiesta di nuova emissione avvenga entro sei mesi dal primo rilascio. La carta malfunzionante deve essere restituita all’atto della presentazione della domanda e la scadenza della nuova carta è la stessa di quella sostituita.
UTILIZZO DELLA CARTA
La carta dell’officina può essere utilizzata solo dall’officina che ne ha fatto richiesta e non può essere ceduta a terzi per alcun motivo. La carta può formare oggetto di un ritiro o di una sospensione per provvedimento dell’Autorità competente solo nei casi in cui la carta stessa sia stata falsificata, sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o documenti falsificati. La carta può altresì sospesa o ritirata, qualora venga sospesa o ritirata l’autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività dell’officina. La carta è restituita alla Camera di Commercio da parte del titolare o dal rappresentante legale dell’impresa in caso di cessazione dell’attività ovvero di risoluzione del rapporto di lavoro con gli intestatari delle carte officina.