CARTA DEL CONDUCENTE
È una carta personale e necessaria per la guida degli autoveicoli dotati di cronotachigrafo digitale.
Essa permette di registrare i seguenti dati:
- · Tempi di viaggio/sosta;
- · Velocità;
- · Distanza;
- · Eventi particolari.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- · Residenza in Italia;
- · Titolarità di patente di guida valida e di categoria superiore alla “B”;
- · Non essere titolare di un’altra carta tachigrafica in corso di validità, rilasciata dallo Stato italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- · Non aver inoltrato domanda analogapresso altro Stato membro dell’Unione Europea.
La domanda di prima emissione della carta deve essere presentata, attraverso la compilazione e la sottoscrizione in ogni sua parte del “Modulo di domanda di carta del conducente”, alla Camera di Commercio competente per territorio ossia quella in cui il richiedente ha la propria residenza.
La Camera di Commercio, dopo aver registrato i dati, li trasmette telematicamente ad Infocamere e provvede al rilascio della carta entro un mese dalla ricezione della domanda.
La Carta è di fondo bianco, ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni ed ha validità pari a 5 anni dalla data di emissione.
Nella parte anteriore presenta:
1. La foto del conducente;
2. Il cognome ed il nome;
3. Data di nascita;
4. Data di inizio delle validità e della scadenza;
5. La Camera di Commercio che l’ha emessa;
6. Il codice fiscale;
7. Il n° della patente di guida;
8. Il n° della carta;
9. La firma;
10. L’ indirizzo ed il luogo di residenza.
RINNOVO DELLA CARTA
Il rinnovo per scadenza deve essere presentato alla Camera di Commercio che l’ha emessa o a quella dove il conducente è residente, entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza ed è rilasciata con la validità di 5 anni da quella in scadenza.La carta scaduta deve essere restituita.
Il conducente titolare di una carta in corso di validità può richiedere l’emissione di una nuova carta, in sostituzione di quella in suo possesso ed ancora in corso di validità, in caso di modificazione di uno dei dati amministrativi stampati sulla facciata della carta e registrati nella memoria della stessa. In tal caso la carta sostituita deve essere restituita.
CAMBIO NAZIONE
Il cambio nazione effettuato da un altro Stato membro deve essere presentato alla camera di Commercio dove il conducente è residente con la contemporanea restituzione della carta precedente che sarà successivamente inviata ad Unioncamere per gli adempimenti del caso. Il periodo di validità è di 5 anni.
SOSTITUZIONE DELLA CARTA
Nel caso di smarrimento o furto occorre la denunciasporta alle forze dell’ordine, effettuata entro 7 giorni dall’accertamento dell’evento, e riportante il numero della carta smarrita o rubata. La scadenza della nuova carta è quella della carta sostituita.
La sostituzione della carta per malfunzionamento è effettuata dietro pagamento di un diritto di segreteria camerale, salvo il caso in cui la sostituzione sia resa necessaria da un malfunzionamento imputabile esclusivamente ad una causa di natura tecnica e la richiesta di nuova emissione avvenga entro sei mesi dal primo rilascio. La carta malfunzionante deve essere restituita all’atto della presentazione della domanda e la scadenza della nuova carta è la stessa di quella sostituita.
UTILIZZO DELLA CARTA
La carta è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi per nessun motivo. La carta può formare oggetto di un ritiro o di una sospensione per provvedimento dell’autorità competente di uno Stato membro nei casi in cui la carta stessa sia stata falsificata, il conducente utilizzi una carta di cui non è titolare, la carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati ovvero sia stata utilizzata in violazione delle condizioni generali di utilizzo.
Qualora le misure di sospensione o di ritiro di cui sopra siano stata prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che la hanno rilasciata indicando i motivi di tale restituzione. Il titolare della carta è l’unico ed esclusivo responsabile dell’utilizzo della stessa. Ogni utilizzo illecito o fraudolento della carta è punito con le sanzioni previste dalla legge.
Per le condizioni ora enunciate, il rinnovo della carta per confisca avviene con le modalità della prima emissione, presentando la domanda successivamente all’invio della carta confiscata dalle autorità competenti.