AVVISO
SI COMUNICA CHE, DAL 13/10/2020, LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLO SPORTELLO |
AVVISO PAGOPA CARTE TACHIGRAFICHE
Si informa che dal 01/03/2021, in ottemperanza al DL. 162/2019 e s.m.i., tutti i pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono avvenire tramite sistema PagoPa: non sarà più possibile ricevere pagamenti tramite bonifici e versamenti sui conti correnti postali. Il pagamento dei diritti tramite piattaforma PagoPa può avvenire con due modalità alternative:
IN MODO SPONTANEO: collegandosi alla Home Page della Camera di Commercio di Napoli www.na.camcom.gov.it scegliendo nella compilazione del form il servizio “Carte Tachigrafiche” CON AVVISO DI PAGAMENTO: ❑ presso le agenzie della banca di riferimento;
La mancanza anche di uno solo dei predetti dati non permetterà all’operatore abilitato di generare l’avviso di pagamento e quindi non permetterà all’utente di effettuare il pagamento per il servizio richiesto. |
AVVISO
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QUADRO RIASSUNTIVO CARTE TACHIGRAFICHE
Nota Bene: A) Qualsiasi tipo di informazione riguardante le carte tachigrafiche e le richieste di avviso di pagamento tramite la piattaforma PagoPa dovranno essere inviate esclusivamente alla mail: B) Lo sportello delle carte tachigrafiche resta aperto al pubblico tutti i martedì e giovedì dalle 8.50 alle 12.00. Si possono presentare al massimo tre pratiche C) Le agenzie che intendono abilitarsi alla piattaforma TACI (esclusivamente per l’invio telematico di prime emissioni e rinnovi di carte conducente e azienda) devono:
Download: Mandato rilascio carte tachigrafiche
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CARTA DEL CONDUCENTE
È una carta personale e necessaria per la guida degli autoveicoli dotati di cronotachigrafo digitale.
Essa permette di registrare i seguenti dati:
- · Tempi di viaggio/sosta;
- · Velocità;
- · Distanza;
- · Eventi particolari.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- · Residenza in Italia;
- · Titolarità di patente di guida valida e di categoria superiore alla “B”;
- · Non essere titolare di un’altra carta tachigrafica in corso di validità, rilasciata dallo Stato italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- · Non aver inoltrato domanda analogapresso altro Stato membro dell’Unione Europea.
La domanda di prima emissione della carta deve essere presentata, attraverso la compilazione e la sottoscrizione in ogni sua parte del “Modulo di domanda di carta del conducente”, alla Camera di Commercio competente per territorio ossia quella in cui il richiedente ha la propria residenza.
La Camera di Commercio, dopo aver registrato i dati, li trasmette telematicamente ad Infocamere e provvede al rilascio della carta entro un mese dalla ricezione della domanda.
La Carta è di fondo bianco, ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni ed ha validità pari a 5 anni dalla data di emissione.
Nella parte anteriore presenta:
1. La foto del conducente;
2. Il cognome ed il nome;
3. Data di nascita;
4. Data di inizio delle validità e della scadenza;
5. La Camera di Commercio che l’ha emessa;
6. Il codice fiscale;
7. Il n° della patente di guida;
8. Il n° della carta;
9. La firma;
10. L’ indirizzo ed il luogo di residenza.
RINNOVO DELLA CARTA
Il rinnovo per scadenza deve essere presentato alla Camera di Commercio che l’ha emessa o a quella dove il conducente è residente, entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza ed è rilasciata con la validità di 5 anni da quella in scadenza.La carta scaduta deve essere restituita.
Il conducente titolare di una carta in corso di validità può richiedere l’emissione di una nuova carta, in sostituzione di quella in suo possesso ed ancora in corso di validità, in caso di modificazione di uno dei dati amministrativi stampati sulla facciata della carta e registrati nella memoria della stessa. In tal caso la carta sostituita deve essere restituita.
CAMBIO NAZIONE
Il cambio nazione effettuato da un altro Stato membro deve essere presentato alla camera di Commercio dove il conducente è residente con la contemporanea restituzione della carta precedente che sarà successivamente inviata ad Unioncamere per gli adempimenti del caso. Il periodo di validità è di 5 anni.
SOSTITUZIONE DELLA CARTA
Nel caso di smarrimento o furto occorre la denunciasporta alle forze dell’ordine, effettuata entro 7 giorni dall’accertamento dell’evento, e riportante il numero della carta smarrita o rubata. La scadenza della nuova carta è quella della carta sostituita.
La sostituzione della carta per malfunzionamento è effettuata dietro pagamento di un diritto di segreteria camerale, salvo il caso in cui la sostituzione sia resa necessaria da un malfunzionamento imputabile esclusivamente ad una causa di natura tecnica e la richiesta di nuova emissione avvenga entro sei mesi dal primo rilascio. La carta malfunzionante deve essere restituita all’atto della presentazione della domanda e la scadenza della nuova carta è la stessa di quella sostituita.
UTILIZZO DELLA CARTA
La carta è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi per nessun motivo. La carta può formare oggetto di un ritiro o di una sospensione per provvedimento dell’autorità competente di uno Stato membro nei casi in cui la carta stessa sia stata falsificata, il conducente utilizzi una carta di cui non è titolare, la carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati ovvero sia stata utilizzata in violazione delle condizioni generali di utilizzo.
Qualora le misure di sospensione o di ritiro di cui sopra siano stata prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che la hanno rilasciata indicando i motivi di tale restituzione. Il titolare della carta è l’unico ed esclusivo responsabile dell’utilizzo della stessa. Ogni utilizzo illecito o fraudolento della carta è punito con le sanzioni previste dalla legge.
Per le condizioni ora enunciate, il rinnovo della carta per confisca avviene con le modalità della prima emissione, presentando la domanda successivamente all’invio della carta confiscata dalle autorità competenti.
CARTA DELL'AZIENDA
La carta serve per facilitare la gestione del parco veicolare dell’azienda consentendo di controllare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli muniti di cronotachigrafo digitale.
Per ottenere la carta l’azienda deve possedere i seguenti requisiti:
- · Avere una sede operativa sul territorio nazionale;
- · Deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle imprese;
- · Deve possedere almeno un veicolo equipaggiato conl’apparecchio di controllo.
La domanda di prima emissione (fino ad un massimo di n°62 carte) deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o da persona da questi delegata, attraverso la compilazione del “Modulo di domanda di carta azienda”, alla Camera di Commercio competente per territorio o quella in cui l’impresa richiedente ha la propria sede principale o secondaria ovvero unità locale. Il modulo deve essere sottoscritto in ogni sua parte dal richiedente con propria firma autografa.
La Camera di Commercio, imputa i dati, li trasmette telematicamente ad Infocamere e provvede al rilascio della carta entro il termine di un mese dalla ricezione della domanda.
La carta è di fondo giallo ed ha validità pari a 5 anni dalla data di emissione.
Nella parte anteriore presenta:
1. Cognome e nome del titolare dell’azienda se questa è individuale, ovvero la denominazione dell’impresa se questa è una società;
2. Data di inizio della validità e della scadenza;
3. La Camera di commercio che l’ha emessa;
4. Il codice fiscale, ovvero la partita IVA;
5. Il n° della carta;
6. L’indirizzo ed il luogo della sede dell’azienda.
RINNOVO DELLA CARTA
Il rinnovo per scadenza deve essere presentato alla Camera di Commercio che l’ha emessa entro il termine di 15 gg. lavorativi antecedenti la data di scadenza. La carta rinnovata ha un termine di scadenza di 5 anni da quella in scadenza. La carta scaduta deve essere restituita.
Il legale rappresentante dell’azienda può richiedere l’emissione di una nuova carta, in sostituzione di quella in suo possesso ed ancora in corso di validità, in caso di modificazione di uno dei dati amministrativi stampati sulla facciata della carta e registrati nella memoria della stessa. In tal caso la carta sostituita deve essere restituita.
SOSTITUZIONE DELLA CARTA
Nel caso di smarrimento o furto occorre la denunciasporta alle forze dell’ordine, riportante il numero della carta smarrita o rubata. La scadenza della nuova carta è quella della carta sostituita.
La sostituzione della carta per malfunzionamento è effettuata dietro pagamento di un diritto di segreteria camerale, salvo il caso in cui la sostituzione sia resa necessaria da un malfunzionamento imputabile esclusivamente ad una causa di natura tecnica e la richiesta di nuova emissione avvenga entro sei mesi dal primo rilascio. La carta malfunzionante deve essere restituita all’atto della presentazione della domanda e la scadenza della nuova carta è la stessa di quella sostituita.
UTILIZZO DELLA CARTA
La carta dell’azienda può essere utilizzata solo dall’ impresa che ne ha fatto richiesta e non può essere ceduta a terzi per alcun motivo.
La carta può formare oggetto di un ritiro o di una sospensione per provvedimento dell’Autorità competente di uno Stato membro nei casi in cui la carta sia stata falsificata, la carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.
L’impresa si obbliga alla tenuta di un registro che permetta in qualsiasi momento di conoscere la persona, all’interno dell’organizzazione dell’impresa cui è stata consegnata la carta. Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa cui sia stata consegnata la carta è l’esclusivo responsabile dell’utilizzo della carta stessa. Lo stesso si impegna a conservare con cura la carta e a farne un utilizzo corretto e diligente, nonché conforme alla finalità per cui la carta è stata rilasciata.
CARTA DELL’OFFICINA
La carta dell'officina permette di testare e tarare il tachigrafo, di rilevare e trasferire i dati. Deve essere richiesta dai centri tecnici autorizzati ad effettuare operazioni di installazione e riparazione di tachigrafi digitali.
Per ottenere la carta, l'officina deve possedere i seguenti requisiti:
- · Essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
- · Essere autorizzata ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento CEE n. 3821/1985 e successive modificazioni (ivi comprese le previsioni tecniche contenute nel Regolamento CE n. 1360/2002 recante l'Allegato 1B al Regolamento CE n. 2135/1998) nonché dall'articolo 3, commi 5 e 7, del decreto ministeriale n. 361/2003 e dal Decreto Ministeriale dell'11 marzo 2005 (Autorizzazione Officine);
- · Non svolgere attività o servizi di trasporto che potrebbero motivare la richiesta di una Carta dell'Azienda.
La carta dell'officina è di due tipi:
- · carta che consente di effettuare solo le operazionidi montaggio e attivazione del tachigrafo digitale durante il processo di fabbricazione dei veicoli.
- · carta che consente di effettuare tutte le operazioni sul tachigrafo digitale consentite ai Centri Tecnici, relativamente al montaggio, all'attivazione, alla riparazione ed ai controlli periodici, nonché alla rilevazione di errori.
La carta dell'officina - per le sole operazioni di montaggio e attivazione è di colore rosso e contiene i seguenti dati:
- · denominazione dell'officina
- · indirizzo dell'officina
- · camera di Commercio di competenza
- · codice fiscale
- · date di rilascio e di scadenza della carta
- · numero della carta
Questa carta non è personalizzata e i centri tecnici che svolgono la sola attività di montaggio e attivazione del tachigrafo possono autorizzare l'uso della carta agli operatori scelti dal titolare dell'officina, che saranno direttamente responsabili riguardo all'utilizzo della carta.
L'officina può chiedere il rilascio di più carte, che saranno tutte ad essa intestate.
CARTA PER TUTTE LE OPERAZIONI SUI TACHIGRAFI DIGITALI
Questo tipo di carta, oltre ai dati contenuti nella carta per le sole operazioni di montaggio, contiene anche il nome e cognome del Responsabile Tecnico ovvero Tecnico, che sono gli unici utilizzatori della carta a loro intestata. La validità della carta dell'officina è di un anno dall'emissione.
RICHIESTA DELLA CARTA
La domanda di prima emissione della carta deve essere presentata, in bollo, dal titolare o dal legale rappresentante dell’officina ovvero da altro soggetto (procuratore) cui sono stati conferiti i poteri di rappresentanza, attraverso la compilazione del “Modulo di domanda della carta officina”, alla Camera di Commercio competente per territorio dove l’officina ha la sua sede. Il modulo di domanda deve essere sottoscritto dal richiedente con propria firma autografa in ogni sua parte e dal responsabile tecnico/tecnico.
Alla carta officina è accompagnato per il suo funzionamento un codice (Personal identification number o più brevemente PIN) che verrà inviato in busta chiusa unitamente alla busta contenente la carta officina.
La carta ha validità di un anno dalla data di emissione ed è rilasciata nel termine di 15 gg. dalla richiesta.
RINNOVO DELLA CARTA
Il rinnovo per scadenza deve essere presentato alla Camera di Commercio che l’ha emessa entro il termine di 15 gg. lavorativi antecedenti la data di scadenza. La carta rinnovata ha un termine di scadenza di 5 anni da quella in scadenza. La carta scaduta deve essere restituita.
Il legale rappresentante dell’officina può richiedere l’emissione di una nuova carta, in sostituzione di quella in suo possesso ed ancora in corso di validità, in caso di modificazione di uno dei dati amministrativi stampati sulla facciata della carta e registrati nella memoria della stessa. In tal caso la carta sostituita deve essere restituita.
SOSTITUZIONE DELLA CARTA
Nel caso di smarrimento o furto occorre la denunciasporta alle forze dell’ordine, riportante il numero della carta smarrita o rubata. La scadenza della nuova carta è quella della carta sostituita.
La sostituzione della carta per malfunzionamento è effettuata dietro pagamento di un diritto di segreteria camerale, salvo il caso in cui la sostituzione sia resa necessaria da un malfunzionamento imputabile esclusivamente ad una causa di natura tecnica e la richiesta di nuova emissione avvenga entro sei mesi dal primo rilascio. La carta malfunzionante deve essere restituita all’atto della presentazione della domanda e la scadenza della nuova carta è la stessa di quella sostituita.
UTILIZZO DELLA CARTA
La carta dell’officina può essere utilizzata solo dall’officina che ne ha fatto richiesta e non può essere ceduta a terzi per alcun motivo. La carta può formare oggetto di un ritiro o di una sospensione per provvedimento dell’Autorità competente solo nei casi in cui la carta stessa sia stata falsificata, sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o documenti falsificati. La carta può altresì sospesa o ritirata, qualora venga sospesa o ritirata l’autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività dell’officina. La carta è restituita alla Camera di Commercio da parte del titolare o dal rappresentante legale dell’impresa in caso di cessazione dell’attività ovvero di risoluzione del rapporto di lavoro con gli intestatari delle carte officina.
CARTA DI CONTROLLO
La carta di controllo è rilasciata alle Autorità:
- · preposteaicontrolli in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale
- · adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale
Le carte rilasciate a tali Autorità:
- · consentono di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità, sia attraverso l'ispezione delle informazioni registrate sul di tachigrafo digitale, sia attraverso la loro stampa e lo scarico dei dati su supporti informatici
- · permettono l'ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l'ispezione dei dati archiviati dall'impresa nell'ultimo anno
- · consentono la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati delle attività di controllo (data, ora e tipo di controllo)
Le autorità preposte ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di sicurezza del lavoro e del trasporto stradale, ovvero adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, possono stipulare con le Camere di Commercio specifiche convenzioni per il rilascio delle carte di controllo.
L'autorità richiedente può ottenere un numero illimitato di carte di controllo ma con uno stesso modulo è possibile chiedere fino ad un massimo di 62 carte.
La domanda di prima emissione deve essere presentata dal rappresentante dell’Autorità attraverso la compilazione del “Modulo di domanda della carta di controllo”, alla Camera di Commercio competente per territorio ossia quello in cui l’Autorità ha la propria sede.
La Camera, imputa i dati, li trasmette telematicamente ad Infocamere e provvede al rilascio della carta entro un mese dalla ricezione della domanda.
La carta presenta il fondo di colore azzurro ed ha validità di 5 anni dalla data di emissione:
Nella parte anteriore presenta:
1. Denominazione dell’Autorità richiedente;
2. Data di inizio della validità e della scadenza;
3. La Camera di commercio che l’ha emessa;
4. Il codice fiscale dell’Autorità;
5. Il n° della carta;
6. Sede dell’Autorità.
RINNOVO DELLA CARTA
Il rinnovo per scadenza deve essere presentato alla Camera di Commercio che l’ha emessa entro il termine di 15 gg. lavorativi antecedenti la data di scadenza. La carta rinnovata ha un termine di scadenza di 5 anni da quella in scadenza. La carta scaduta deve essere restituita.
Il rinnovo per modifica dati avviene quando varia:
1. Uno dei dati amministrativi stampati sulla carta e registrati nella memoria della stessa
2. Il luogo in cui è ubicata la sede dell’Autorità.
La carta rinnovata per modifica dati deve essere restituita
SOSTITUZIONE DELLA CARTA
Nel caso di smarrimento o furto occorre la denunciasporta alle forze dell’ordine, riportante il numero della carta smarrita o rubata. La scadenza della nuova carta è quella della carta sostituita.
La sostituzione della carta per malfunzionamento è effettuata dietro pagamento di un diritto di segreteria camerale, salvo il caso in cui la sostituzione sia resa necessaria da un malfunzionamento imputabile esclusivamente ad una causa di natura tecnica e la richiesta di nuova emissione avvenga entro sei mesi dal primo rilascio. La carta malfunzionante deve essere restituita all’atto della presentazione della domanda e la scadenza della nuova carta è la stessa di quella sostituita.
UTILIZZO DELLA CARTA
La carta può essere utilizzata solo dagli appartenenti all’Autorità che ne ha fatto richiesta e non può essere ceduta a terzi per nessun motivo. L’Autorità è obbligata alla tenuta di un registro da cui si conosce la persona, all’interno dell’organizzazione di appartenenza, cui è stata affidata la carta. L’autorità inoltre è obbligata a porre in essere disposizioni organizzative ed ordinamentali tali da assicurare il corretto utilizzo della carta di cui è titolare. Ogni utilizzo illecito o fraudolento della carta è punito con le sanzioni previste dalla legge.
Per le modalità di richiesta delle carte tachigrafiche si rimanda al “QUADRO RIASSUNTIVO CARTE TACHIGRAFICHE” di cui al seguente link: http://www.na.camcom.gov.it/index.php/tutela-dell-impresa-e-del-consumatore/ufficio-metrico/carte-tachigrafiche/56-carte-tachigrafiche